giovedì 16 gennaio 2014

L'invalido non può parcheggiare ovunque

Il titolare di un tesserino di invalido civile al 100%, con sei ricorsi ha proposto opposizione innanzi al compente Giudice di Pace avverso altrettanti verbali elevati dalla Polizia Municipale, per aver posteggiato la propria autovettura al di fuori degli spazi riservati agli invalidi presenti in una zona permanentemente interdetta alla sosta. In ciascuna delle opposizioni il ricorrente aveva sostenuto che lo spazio riservato si trovava distante dalla propria abitazione e che la sua utilizzazione lo avrebbe obbligato a percorrere una strada in ripida salita; rilevò inoltre che la sosta nello spazio innanzi all'immobile non avrebbe causato intralcio alla circolazione. Il Giudice di Pace accolse l''opposizione, ma il Tribunale di Rieti, riuniti i ricorsi, riformò le pronunce osservando che l'invalido pur essendo titolare del contrassegno, non sarebbe stato autorizzato alla sosta in quanto la pur rilasciata autorizzazione copriva un arco temporale - dal 24 novembre 2005 al 31 maggio 2006 - diverso da quello interessato dalle violazioni.

Profili giuridici

La Corte di Cassazione valutando la questione in termini più ampi, ha osservato che non può condividersi la convinzione del ricorrente di poter posteggiare la propria vettura ove ritenuto più confacente alla propria disabilità - bronchite cronica - con l''unico limite del non costituire intralcio alla circolazione, dimenticando però che il concetto di intralcio non riguarda solo un dato di fatto contingente e non è soggettivamente interpretabile, ma interessa anche come nel concreto l''autorità comunale abbia inteso regolare il transito e la sosta in un determinato luogo.


Avv. Ennio Grassini (da dirittosanitario.net del 15.1.2014)