Il
titolare di un tesserino di invalido civile al 100%, con sei ricorsi ha proposto
opposizione innanzi al compente Giudice di Pace avverso altrettanti verbali
elevati dalla Polizia Municipale, per aver posteggiato la propria autovettura
al di fuori degli spazi riservati agli invalidi presenti in una zona
permanentemente interdetta alla sosta. In ciascuna delle opposizioni il
ricorrente aveva sostenuto che lo spazio riservato si trovava distante dalla
propria abitazione e che la sua utilizzazione lo avrebbe obbligato a percorrere
una strada in ripida salita; rilevò inoltre che la sosta nello spazio innanzi
all'immobile non avrebbe causato intralcio alla circolazione. Il Giudice di
Pace accolse l''opposizione, ma il Tribunale di Rieti, riuniti i ricorsi,
riformò le pronunce osservando che l'invalido pur essendo titolare del
contrassegno, non sarebbe stato autorizzato alla sosta in quanto la pur
rilasciata autorizzazione copriva un arco temporale - dal 24 novembre 2005 al
31 maggio 2006 - diverso da quello interessato dalle violazioni.
Profili giuridici
La Corte di Cassazione valutando la questione in termini più
ampi, ha osservato che non può condividersi la convinzione del ricorrente di
poter posteggiare la propria vettura ove ritenuto più confacente alla propria
disabilità - bronchite cronica - con l''unico limite del non costituire intralcio
alla circolazione, dimenticando però che il concetto di intralcio non riguarda
solo un dato di fatto contingente e non è soggettivamente interpretabile, ma
interessa anche come nel concreto l''autorità comunale abbia inteso regolare il
transito e la sosta in un determinato luogo.
Avv. Ennio Grassini (da
dirittosanitario.net del 15.1.2014)