Cass. Pen. Sent. n. 51027 del
18.12.2013
In
materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex articolo 570
c.p, l'asserita incapacità economica dell'obbligato può assumere valore
esimente solo quando sia assoluta e non sia ascrivibile a sua colpa; a tal
riguardo, pertanto, conviene evidenziare il concetto dei mezzi di sussistenza
cui la disposizione fa riferimento.
In
tal senso va osservato come, secondo consolidata giurisprudenza, il dato in
questione, riferibile a tutti i mezzi economici utili a soddisfare le
fondamentali esigenze della vita, non va sovrapposto a quello civilistico
relativo al mantenimento.
In
altri termini la corresponsione dell'assegno non esclude sic et simpliciter la
configurazione del reato, quante volte la somma regolarmente corrisposta non
sia sufficiente a garantire i mezzi necessari per far fronte alle esigenze
della vita.
Allo
stesso modo il mancato versamento dell'assegno non comporta automaticamente
l'integrazione del delitto di cui all'art. 570 c.p., dovendosi verificare se
l'omessa erogazione delle somme dovute determini l'impossibilita di provvedere
al proprio fabbisogno.
Altro
elemento tipico dell'illecito di cui si discorre e' quello dello stato di
bisogno dell'avente diritto, fermo restando che, secondo opinione pacifica, la
condizione di minore implica siffatta condizione inevitabilmente.
Sul
punto va precisato come non valga ad escludere il reato la circostanza che
l'altro coniuge (o un terzo), provveda in via sussidiaria al mantenimento dei minori,
in assenza di uno dei soggetti obbligati (Cfr. Cassazione penale, Sez. VI,
sentenza 9 gennaio 2004 n. 17692).
La
condizione genitoriale, difatti, pone, sia pure sovente in differente misura,
in capo ad entrambi i coniugi l'obbligo di provvedere alle esigenze della
prole.
Da
ultimo va valutato anche il dato della situazione economica del soggetto
obbligato, potendo lo stesso venirsi a trovare in condizioni di indigenza con
la conseguente impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni (ad impossibilia
nemo tenetur).
L'orientamento
della Suprema Corte emerso sulla questione si rivela piuttosto rigoroso,
escludendosi la configurazione del reato solamente laddove il debitore risulti
assolutamente incapace di provvedere per ragioni indipendenti dalla sua volontà
(Cfr. Cassazione penale, Sez. VI,
sentenza 27 aprile 2007 n.
22705).
Orbene,
premesso quanto innanzi esposto, nel caso de quo la Suprema Corte di
Cassazione Penale con la sentenza n. 51027 del 18 dicembre 2013 ha ritenuto che la
presenza della certificazione dello stato di disoccupazione, non esclude la
sussistenza del reato in mancanza di idonei e convincenti elementi indicativi
di situazioni che si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza
economica e nella impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla
prestazione.
Nella
vicenda in esame, la Corte
d'Appello di Lecce, dopo l'assoluzione del Tribunale di Galatina, condanna un
uomo del reato di cui all'art. 570 co.2 n.2 cp. per aver fatto mancare i mezzi
di sussistenza alla moglie ed ai figli minori, omettendo di versare per intero
le relative somme determinate dal competente giudice civile in sede di giudizio
di separazione tra coniugi.
Avverso
tale sentenza l'imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo a motivi
del gravame, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in
violazione delle art. 606 co.1 lett.b) cpp. in merito all'art. 570 co.2 n.2 cp.
e relativa violazione dell'art. 606 co.1 lett.e cit. per mancanza di
motivazione con riferimento al combinato disposte degli artt. 111 co.6 della
Costituzione e 192 co.1, 125 co.3 e 546 co.1 lett.e) cpp. in relazione alle
condizioni economiche dell'imputato, comprovatamente tali da non consentirgli
di affrontare nell'intero gli obblighi civili impostigli in sede di giudizio di
separazione tra coniugi, avuto riguardo al comprovate stato di soggetto in
stato di disoccupazione, peraltro incolpevole.
Al
riguardo i giudici della sesta sezione hanno rilevato, come esattamente dedotto
dai giudici della Corte territoriale leccese, l'asserita assoluta impossibilità
a provvedere ad assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori ed alla
moglie separata non risulta che dalle mere asserzioni del ricorrente, in uno
con una certificazione di stato di disoccupazione che, di per se, in difetto di
comprovati elementi oggettivi e soggettivi attestanti il pur necessario quanto
dovuto impegno dell'imputato alla ricerca di un lavoro.
Concludendo,
gli Ermellini, conformemente alla sentenza impugnata, hanno ritenuto che la
presenza della certificazione dello stato di disoccupazione, in difetto di
comprovati elementi attestanti il necessario e dovuto impegno dell'imputato
alla ricerca di un lavoro pur modestamente retribuito, non giustifica un
atteggiamento di passività probatoria, essendo corretta e legittima
l'aspettativa di moglie e figli in merito ai mezzi di sussistenza
Maurizio Tarantino (da
studiocataldi.it)