Cass.
– Sez. feriale pen. – Sent. 2.1.2014 n. 34
Notifiche,
contumacia da accertare in ogni nuovo grado di giudizio.
Va
annullata per difetto di notifica la sentenza d’appello pronunciata in
contumacia sulla base del decreto di irreperibilità emesso in primo grado,
senza dunque aver proceduto a nuove ricerche dell’imputato né all’emissione di
un nuovo decreto. Lo ha stabilito la
Corte di cassazione, con la sentenza 34/2013, accogliendo il
ricorso di un uomo assolto dal tribunale ma condannato in secondo grado per
falsa testimonianza in un procedimento per stupro.
(Da ilsole24ore.com del
2.1.2013)