lunedì 13 gennaio 2014

Investimento pedone e responsabilità conducente

Cass. Pen., sez. IV, sent. 31.7.2013 n° 33207

Il conducente del veicolo, oltre a dover rispettare le norme generiche di prudenza ed ex art. 140 C.d.S., ha altresì l’obbligo di prevedere le eventuali imprudenze e trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui. Il conducente del veicolo può essere esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, solo qualora la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola a produrre l’evento.

E’ questo il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 33207/2013, con la quale gli ermellini hanno ribadito la massima giurisprudenziale riportata ed hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce.

La Corte territoriale, in particolare, aveva confermato la sentenza emessa dal Giudice di prima cure con la quale l’appellante veniva ritenuta colpevole del reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p., per aver cagionato, per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (ex art. 141 del Codice della Strada), la morte di un pedone.

Il caso – Nell’anno 2004 un automobilista, che aveva investito un pedone poi deceduto in conseguenza del sinistro, veniva ritenuto colpevole dal Tribunale di omicidio colposo ex art. 589 c.p., con sentenza confermata anche dalla Corte d’Appello.

L’imputato ricorreva alla Suprema Corte, denunciando l’erronea valutazione delle risultanze probatorie – facendo riferimento in particolare ad un’impronta di una scarpa sulla propria auto - e ribadendo che il corpo si trovava già sull’asfalto al momento dell’investimento e di conseguenza chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte, ma dall’attenta analisi della pronuncia si ricava un principio assai interessante, che riguarda la condotta dell’automobilista e del pedone, proprio in caso di investimento.

La decisione della Corte – I Giudici della Suprema Corte procedono inizialmente ad esaminare le norme che sono alla base del comportamento del conducente del veicolo, tra le quali principalmente l’art. 140 del Codice della Strada, che pone, quale principio generale della circolazione, l’obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, nonché l’art. 191, che puntualizza le specifiche regole di condotta con riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni.

In questa prospettiva, la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve rispettare il conducente, è sintetizzata “nell’obbligo di attenzione” che questi deve tenere al fine di “avvistare” il pedone in modo da poter porre in essere efficacemente gli opportuni (rectius, i necessari) accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento.

Il dovere di attenzione del conducente teso all’avvistamento del pedone in particolare, secondo la Corte, si sostanzia essenzialmente in tre obblighi comportamentali: “quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, soprattutto dei pedoni”.

Tali obblighi comportamentali sono essenziali per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari ed imprudenti dello stesso pedone, o che violino obblighi comportamentali specifici, dettati ex art. 190 del C.d.S. Il conducente quindi ha, tra gli altri, anche l’obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (Cass. Pen. Sez. IV sentenza n. 1207/1992).

In definitiva, in caso di investimento del pedone, il conducente del veicolo va esente da responsabilità se, e solo se, sia accertato che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola a produrre l’evento, ex art. 41 c.p. comma 2. In sostanza quindi, tale fattispecie può accadere solo allorquando il conducente del veicolo investitore – nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, sia generica che specifica – si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell’oggettiva impossibilità di “avvistare” il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l’incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima.


(Da Altalex del 23.12.2013. Nota di Raffaele Plenteda e Giuseppe Scordari)