Il Decreto Legge del 23.12.2013 n. 145
(Destinazione Italia) all'art. 8 comma 6 modifica l'art. 2947 c.c. prevedendo
che, in caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli (rca), il danneggiato,
a pena di decadenza, deve presentare la richiesta di risarcimento entro 90 dal
fatto dannoso.
Novità
in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli:
il decreto destinazione Italia, pubblicato in gazzetta ufficiale il 23 dicembre
2013, pone a carico del danneggiato un onere di decadenza molto duro.
Infatti,
il danneggiato, in ogni caso, di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli
(rca), deve presentare la richiesta di risarcimento entro 90 dal fatto dannoso
a pena di decadenza, rimane ferma la prescrizione dei 2 anni, sempre se venga
presentata richiesta di risarcimento entro 90 giorni dal fatto
Anche
se si tratta di una norma diretta a colpire le frodi assicurative, appesantisce
notevolmente la posizione del danneggiato.
E’
opportuno segnalare che il legislatore omette di regolare la sorte dei sinistri
avvenuti precedentemente, o di regolare il periodo pregresso, infatti, anche se
la legge non ha effetto retroattivo, immaginiamo un incidente avvenuto il 2
gennaio 2013, per il quale non è stata ancora fatta denuncia.
Ora,
per i sinistri anteriori alla modifica del 2947 c.c. sostenere che è già
operativa la decadenza sarebbe sbagliato, considerando il principio generale
secondo il quale la legge non ha effetto retroattivo e si applica solo per il
futuro, ma, all’opposto, sarebbe anche
sbagliato sostenere che tutti i sinistri automobilistici avvenuti prima della
modifica dell’art. 2947 c.c. non sono oggetto di decadenza.
L’unica
soluzione (onde evitare problemi di costituzionalità) è quella di sostenere che
per i sinistri anteriori alla modifica del 2947 c.c. la decadenza decorre dalla
data di entrata in vigore del decreto legge, ossia dal 24 dicembre 2013, e
quindi entro 90 giorni dal 24 dicembre 2013 devono effettuare la denuncia onde
evitare la decadenza.
E’
opportuno segnalare che il medesimo Decreto Legge ha anche introdotto delle
preclusioni extra processuali all’uso dei testimoni, preclusioni esterne al
processo civile, le quali comportano l’impossibilità di usare la prova
testimoniale nei giudizi di risarcimento danni, se i testimoni non vengono
indicati (ed identificati) nella denuncia di sinistro, aggravando la posizione
del danneggiato.
Ricapitolando
il sistema è questo: avvenuto l’incidente il danneggiato ha 90 giorni per
presentare la richiesta di risarcimento a pena di decadenza,
-
decorsi i 90 giorni senza aver presentato la richiesta di risarcimento il
danneggiato decade dal suo diritto al risarcimento (anche se il termine di
prescrizione biennale non è scaduto);
-
se la richiesta di risarcimento è effettuata nei 90 giorni dal sinistro, il
danneggiato ha 2 anni di tempo per farsi risarcire o per iniziare il
procedimento giudiziario per ottenere il risarcimento del danno;
-
nella denuncia di sinistro (che coincide quasi sempre con la richiesta di
risarcimento dei danni) devono essere indicati i testimoni presenti al momento
dell’incidente e che saranno usati in un eventuale procedimento giudiziario, se
non sono indicati i testimoni nella denuncia, i testimoni indicati
(eventualmente) nell’atto di citazione o durante il giudizio civile sono
dichiarati dal giudice inammissibili. di fatto, si è in presenza di una
decadenza occulta dal diritto al risarcimento dei danni derivanti da incidenti
automobilistici.
Quest’ultima
innovazione (obbligo di indicare i testimoni) è molto più grave della prima,
basta pensare a due elementi 1) al danneggiato non professionista del settore
(e/o al semplice consumatore) il quale è sicuramente all’oscuro di tutti questi
rituali semi-processuali e 2) al sistema ”complessivo” realizzato dal decreto
legge; infatti, il semplice cittadino sicuramente non “è” e non “sarà” mai a
conoscenza di tutte queste formalità e, quindi, facilmente perderà il diritto
al risarcimento (o perché non effettuerà la denuncia nei termini 90 giorni o
perché anche se effettua la denuncia nei 90 giorni non potrà provare
l’incidente in sede processuale non avendo indicato i testimoni nella
denuncia), ecco, quindi, che si è in presenza di una sostanziale abrogazione
del diritto al risarcimento del danno (con un notevole vantaggio a favore delle
assicurazioni) con buona pace della tutela del consumatore (contraente debole).
(Da fanpage.it del 21.12.2013)