Cass.
Pen., sez. V, sent. 16.1.2014 n° 1701
Se
il cliente preleva della merce dal supermercato e passa le casse senza averle
pagate, si configura furto consumato e non solo tentato. E' quanto emerge dalla
sentenza 16 gennaio 2014, n. 1701 della Quinta Sezione Penale della Corte di
Cassazione.
Il
caso vedeva alcune donne essere notate mentre prelevavano dai banchi di vendita
delle merci, distaccandone l'etichetta identificativa, per poi superare le
casse, dove avevano pagato solo prodotti alimentari. Al momento del controllo
eseguito dal personale del negozio, le donne erano state trovate in possesso
delle altre merci sottratte.
Con
la pronuncia n. 1701/2014 gli ermellini aderiscono al più recente indirizzo
giurisprudenziale di legittimità, che si ritiene aderente al caso di specie,
secondo il quale costituisce furto consumato e non tentato quello che si
commette all'atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato
con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, a nulla rilevando che
il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del
supermercato, incaricato della sorveglianza (Cass. pen., Sez. V, 19 gennaio
2011, n. 7086, Rv. 249842, ed altre conformi: n. 23020 del 2008, Rv. 240493; n.
37242 del 2010, Rv. 248650). Ciò nonostante il contrario orientamento della
Suprema Corte, con la sentenza, Sez. V, n. 7042 del 20 dicembre 2010, Rv.
249835, secondo la quale, allorché l'avente diritto o persona da questi
incaricata sorvegli l'azione furtiva, così da poterla interrompere in qualsiasi
momento, il delitto non può ritenersi consumato neanche con l'occultamento
della cosa sulla persona del colpevole, perché la cosa non è ancora uscita
dalla sfera di vigilanza e controllo diretto dell'offeso.
Il
più recente indirizzo, sancito con la sentenza Sez. V del 30.3.2012, n. 30283,
ravvisa il momento consumativo del delitto di furto nell’impossessamento
realizzato dall'autore occultando la merce in modo da eludere i controlli del
personale abilitato, ovvero asportando le placche antitaccheggio, mentre il
superamento delle casse vale a rivelare la volontà di non effettuare il
pagamento dovuto.
(Da Altalex del 30.1.2014.
Nota di Simone Marani)