mercoledì 29 gennaio 2014

IRAP professionisti e assenza di “autonoma organizzazione”

Estratto da nota a Cassazione, sent. 9.10.2013, n. 22941

Nella sentenza 9 ottobre 2013  n. 22941 la Corte di Cassazione conferma la propria giurisprudenza in materia di presupposto dell’IRAP con riguardo ai lavoratori autonomi.

Secondo l’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997 “presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.

Ebbene, la sentenza in commento chiarisce il concetto di “autonoma organizzazione” applicata ai professionisti, nonché il conseguente articolarsi dell’onere probatorio.

Nella fattispecie, un avvocato, destinatario di cartella di pagamento relativa all’IRAP dell’anno 2002, impugnava l’atto in dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena. Sia la Commissione de qua sia la Commissione tributaria regionale dell’Emilia confermavano la legittimità della cartella di pagamento.

In particolare, la Commissione Tributaria Regionale riteneva che il contribuente “in grado di svolgere da solo la sua attività è necessariamente dotato di autonoma organizzazione”.

Il professionista ricorreva dunque in Cassazione deducendo tre motivi:

a) violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997, in relazione all’articolo 360, n. 3 del Codice di Procedura Civile, avendo errato la Commissione Tributaria Regionale nel ritenere il ricorrente soggetto passivo IRAP non disponendo di autonoma organizzazione;

b)  difetto di motivazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 360, n. 5 del Codice di Procedura Civile non avendo il giudice d’appello motivato in ordine alla “organizzazione del ricorrente”;

c) formazione del giudicato esterno, successivo alla sentenza impugnata, con riguardo al periodo d’imposta 2003. In relazione a tale anno, infatti, è intervenuta la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia, sentenza n. 50/15/2009, divenuta definitiva, che ha accertato l’assenza in capo al medesimo contribuente di autonoma organizzazione con conseguente non assoggettabilità ad IRAP.

La Corte di Cassazione analizza per prima il motivo attinente al giudicato esterno. Secondo i giudici di legittimità “il giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta non è idoneo a far stato per i successivi o i precedenti in via generalizzata e aspecifica. Simile efficacia va infatti riconosciuta solo a quelle situazioni relative a ‘qualificazioni giuridiche’ o ad altri eventuali ‘elementi preliminari’ rispetto ai quali possa dirsi sussistente un interesse protetto avente carattere di durevolezza nel tempo, non estendendosi a tutti i punti che costituiscono antecedente logico della decisione ed in particolare alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione dei fatti”.

Una volta escluso che la sentenza emessa con riferimento all’anno 2003 possa fare stato in relazione all’anno di imposta 2002, la Corte passa ad affrontare congiuntamente gli altri due motivi del ricorso, aventi ad oggetto l’accertamento dell’ “autonoma organizzazione”.

I giudici partono dal principio secondo cui l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il relativo accertamento, evidenzia la Corte, compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. La motivazione del giudice di merito, in particolare, deve riguardare l’accertamento in merito all’impiego di beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale nonché l’utilizzo da parte del professionista, in modo non occasionale, di lavoro altrui.

Dal punto di vista degli oneri probatori, grava sul contribuente fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cassazione n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

La Corte di Cassazione, nella fattispecie, cassa la sentenza della Commissione Tributaria Regionale in quanto “la motivazione della sentenza impugnata ˗ secondo cui l’attività del contribuente ‘è anche autonomamente organizzata perché, quella piccola organizzazione che dichiara d’avere è adeguata all’attività che svolge ed è autonoma perché non dipende dal committente’ ˗ non consente di individuare i fatti ritenuti giuridicamente rilevanti in ordine alla affermata imposizione Irap, non evidenziando gli elementi considerati o i presupposti della decisione ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice”.

Aggiunge poi la Corte che “a fronte delle puntuali censure formulate dal ricorrente, con riguardo alla mancanza di una propria struttura organizzativa, della mancanza di dipendenti, della utilizzazione di modesti beni strumentali, nonché della affermazione di avere usufruito della struttura organizzativa della Cremonini s.p.a. e dell’ospitalità dello studio M. e Associati in Modena la motivazione si appalesa insufficientemente e non congruamente motivata avendo anche apoditticamente affermato che ‘il contribuente che è in grado di svolgere da solo la sua attività è necessariamente dotato di autonoma organizzazione’ “.

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione cassa la sentenza della Commissione Tributaria Regionale rinviando ad altra sezione della stessa Commissione.


Avv. Leonardo Leo (estratto da filodiritto.com del 22.1.2014)