Estratto da nota a Cassazione, sent.
9.10.2013, n. 22941
Nella
sentenza 9 ottobre 2013 n. 22941 la Corte di Cassazione conferma
la propria giurisprudenza in materia di presupposto dell’IRAP con riguardo ai
lavoratori autonomi.
Secondo
l’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997 “presupposto dell’imposta è
l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla
produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.
Ebbene,
la sentenza in commento chiarisce il concetto di “autonoma organizzazione”
applicata ai professionisti, nonché il conseguente articolarsi dell’onere
probatorio.
Nella
fattispecie, un avvocato, destinatario di cartella di pagamento relativa
all’IRAP dell’anno 2002, impugnava l’atto in dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Modena. Sia la Commissione de qua sia la Commissione tributaria
regionale dell’Emilia confermavano la legittimità della cartella di pagamento.
In
particolare, la
Commissione Tributaria Regionale riteneva che il contribuente
“in grado di svolgere da solo la sua attività è necessariamente dotato di
autonoma organizzazione”.
Il
professionista ricorreva dunque in Cassazione deducendo tre motivi:
a)
violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n.
446/1997, in relazione all’articolo 360, n. 3 del Codice di Procedura Civile,
avendo errato la
Commissione Tributaria Regionale nel ritenere il ricorrente
soggetto passivo IRAP non disponendo di autonoma organizzazione;
b) difetto di motivazione della sentenza, ai
sensi dell’articolo 360, n. 5 del Codice di Procedura Civile non avendo il
giudice d’appello motivato in ordine alla “organizzazione del ricorrente”;
c)
formazione del giudicato esterno, successivo alla sentenza impugnata, con
riguardo al periodo d’imposta 2003.
In relazione a tale anno, infatti, è intervenuta la Commissione Tributaria
Regionale dell’Emilia, sentenza n. 50/15/2009, divenuta definitiva, che ha
accertato l’assenza in capo al medesimo contribuente di autonoma organizzazione
con conseguente non assoggettabilità ad IRAP.
La Corte di Cassazione analizza per prima il motivo attinente
al giudicato esterno. Secondo i giudici di legittimità “il giudicato relativo
ad un singolo periodo di imposta non è idoneo a far stato per i successivi o i
precedenti in via generalizzata e aspecifica. Simile efficacia va infatti
riconosciuta solo a quelle situazioni relative a ‘qualificazioni giuridiche’ o
ad altri eventuali ‘elementi preliminari’ rispetto ai quali possa dirsi sussistente
un interesse protetto avente carattere di durevolezza nel tempo, non
estendendosi a tutti i punti che costituiscono antecedente logico della
decisione ed in particolare alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione
dei fatti”.
Una
volta escluso che la sentenza emessa con riferimento all’anno 2003 possa fare
stato in relazione all’anno di imposta 2002, la Corte passa ad affrontare
congiuntamente gli altri due motivi del ricorso, aventi ad oggetto
l’accertamento dell’ “autonoma organizzazione”.
I
giudici partono dal principio secondo cui l’esercizio delle attività di lavoro
autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di
attività non autonomamente organizzata. Il relativo accertamento, evidenzia la Corte, compete al giudice di
merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. La
motivazione del giudice di merito, in particolare, deve riguardare
l’accertamento in merito all’impiego di beni strumentali eccedenti, secondo
l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio
dell’attività professionale nonché l’utilizzo da parte del professionista, in
modo non occasionale, di lavoro altrui.
Dal
punto di vista degli oneri probatori, grava sul contribuente fornire la prova
dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cassazione n. 3676, n.
3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).
La Corte di Cassazione, nella fattispecie, cassa la sentenza
della Commissione Tributaria Regionale in quanto “la motivazione della sentenza
impugnata ˗ secondo cui l’attività del contribuente ‘è anche autonomamente
organizzata perché, quella piccola organizzazione che dichiara d’avere è
adeguata all’attività che svolge ed è autonoma perché non dipende dal
committente’ ˗ non consente di individuare i fatti ritenuti giuridicamente
rilevanti in ordine alla affermata imposizione Irap, non evidenziando gli
elementi considerati o i presupposti della decisione ed impedendo ogni
controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del
convincimento del Giudice”.
Aggiunge
poi la Corte
che “a fronte delle puntuali censure formulate dal ricorrente, con riguardo
alla mancanza di una propria struttura organizzativa, della mancanza di
dipendenti, della utilizzazione di modesti beni strumentali, nonché della
affermazione di avere usufruito della struttura organizzativa della Cremonini
s.p.a. e dell’ospitalità dello studio M. e Associati in Modena la motivazione
si appalesa insufficientemente e non congruamente motivata avendo anche
apoditticamente affermato che ‘il contribuente che è in grado di svolgere da
solo la sua attività è necessariamente dotato di autonoma organizzazione’ “.
Alla
luce di ciò, la Corte
di Cassazione cassa la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
rinviando ad altra sezione della stessa Commissione.
Avv. Leonardo Leo (estratto
da filodiritto.com del 22.1.2014)