martedì 28 gennaio 2014

Nulla intimazione se Equitalia deposita avviso ricevimento all’udienza

Comm. Trib. Prov. Bari, sez. XXII, sent. n. 146/22/2013

La vicenda processuale

Il contribuente adiva la CTP di Bari per l’annullamento di un’intimazione di pagamento conseguente alla mancata notifica della propedeutica cartella di pagamento.

Equitalia si costituiva solo all’udienza di merito e produceva l’avviso di ricevimento postale per comprovare la regolare notificazione della cartella.

La difesa del contribuente eccepiva l’inammissibilità e l’intempestività della produzione documentale.



La decisione della questione di rito eccepita

La Commissione barese, con la sentenza in commento, applicando la normativa sulle preclusioni processuali del processo tributario, afferma il principio secondo il quale “la documentazione depositata solo all’udienza di discussione è palesemente tardiva per cui non se ne può tenere conto” e, decide la controversia, esclusivamente sulla scorta dei documenti depositati tempestivamente dal solo contribuente. La documentazione depositata all’udienza di merito, a parere del Collegio barese, non è ammissibile né valutabile essendo stata prodotta oltre il termine preclusivo di venti giorni liberi precedenti l’udienza.

Sicché, l’avviso di ricevimento irritualmente depositato è inutilizzabile ai fini della decisione, per cui, conclude la pronuncia, l’intimazione opposta è nulla poiché non risulta offerta in giudizio la prova della notifica della cartella di pagamento.

La pronuncia non è isolata ma avvalora l’interpretazione della questione processuale già proposta da precedenti decisioni della giurisprudenza tributaria, tra le quali quella della diciassettesima sezione della stessa CTP di Bari, sentenza n. 177/17/2011 depositata il 25.09.2011.



Le implicazioni: l’impossibilità di produrre in appello i documenti già dichiarati intempestivi

La preclusione processuale di primo grado verrebbe tradita ove vi fosse la facoltà di deposito incondizionato della stessa documentazione nel corso del giudizio di appello.

Invero, il disposto del secondo comma dell’art. 58 del d.lgs n. 546/92 prevede la possibilità di depositare nuovi documenti nel corso del secondo grado del giudizio; il documento irritualmente depositato in primo grado, tuttavia, non può essere considerato un “nuovo” documento, poiché era già nella disponibilità della parte che colpevolmente lo deposita in ritardo.

Peraltro, bisogna tener presente che nel giudizio di appello, ai sensi del secondo comma dell’art. 57 del d.lgs n. 546/92, “Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio” , e, pertanto, deve escludersi la possibilità di ritenere legittima la produzione di nuovi documenti ove questi abbiano valenza di prova, poiché controparte non avrebbe la possibilità di proporre le eventuali nuove eccezioni.

Alla stessa conclusione è giunta la Suprema Corte di Cassazione civile, sez. trib. che, con la sentenza n. 23590 del 11/11/2011, vieta la produzione di nuove prove in appello ed ammette solo la produzione di ulteriori documenti ove questi non abbiano valenza di prova.

Numerose Commissioni Regionali condividono l’interpretazione della S.C. e tra queste la CTR di Bari che, con la sentenza n. 68/08/2013 depositata in data 11.10.2013, nega l’introduzione nel giudizio di appello della segnalazione di reato che avrebbe dovuto provare il raddoppio dei termini per l’accertamento ex art. 57 del d.p.r. n. 633/72.

Sulla questione, si segnala anche un recente pronunciato della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. Trib. sentenza n.20523 del 06.09.2013), secondo il quale, se il giudice di primo grado non ha dichiarato inutilizzabile il documento intempestivo, quest’ultimo potrà essere legittimamente valutato del giudice di appello, in forza del disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2.

In particolare, a parere della S.C., ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all'atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta - ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge - la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata.

La pronuncia non è condivisibile in quanto, da una parte, al di fuori delle previsioni normative, distingue l’ipotesi dell’irrituale deposito dei documenti rilevata dal giudice da quella non rilevata dal giudice, ritenendo sanabile solo la seconda ipotesi; dall’altra non scorge la lesione del diritto di difesa del contribuente che, come precedentemente illustrato,  in secondo grado non potrà più proporre le legittime eccezioni ex art. 57 del d.lgs. n. 546/92.  

La ratio della normativa, invece, non consente limitazioni del diritto di difesa del contribuente, sicché i documenti aventi valenza probatoria depositati irritualmente in primo grado, avverso i quali il contribuente non ha potuto porre nuove eccezioni, non potranno essere utilizzati in nessun caso nel processo di appello.

Quanto testé affermato ed una corretta ed auspicabile interpretazione della normativa delle preclusioni nel processo tributario, applicato al caso esaminato dalla CTP di Bari nella sentenza in commento comporta che non sarà ammissibile la valutazione in secondo grado dell’avviso di ricevimento, documento che prova la notifica, poiché il contribuente, in virtù dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/92, non potrebbe eccepire questioni direttamente conseguenti a tale documentazione (come, ad esempio, la prescrizione del credito o la decadenza), non sollevate in primo grado a causa dell’intempestivo deposito.


Francesco Cataldi (da ilsole24ore.com del 27.1.2014)