Comm. Trib. Prov. Bari, sez. XXII,
sent. n. 146/22/2013
La
vicenda processuale
Il
contribuente adiva la CTP
di Bari per l’annullamento di un’intimazione di pagamento conseguente alla
mancata notifica della propedeutica cartella di pagamento.
Equitalia
si costituiva solo all’udienza di merito e produceva l’avviso di ricevimento
postale per comprovare la regolare notificazione della cartella.
La
difesa del contribuente eccepiva l’inammissibilità e l’intempestività della
produzione documentale.
La
decisione della questione di rito eccepita
La
Commissione barese,
con la sentenza in commento, applicando la normativa sulle preclusioni
processuali del processo tributario, afferma il principio secondo il quale “la
documentazione depositata solo all’udienza di discussione è palesemente tardiva
per cui non se ne può tenere conto” e, decide la controversia, esclusivamente
sulla scorta dei documenti depositati tempestivamente dal solo contribuente. La
documentazione depositata all’udienza di merito, a parere del Collegio barese,
non è ammissibile né valutabile essendo stata prodotta oltre il termine
preclusivo di venti giorni liberi precedenti l’udienza.
Sicché,
l’avviso di ricevimento irritualmente depositato è inutilizzabile ai fini della
decisione, per cui, conclude la pronuncia, l’intimazione opposta è nulla poiché
non risulta offerta in giudizio la prova della notifica della cartella di
pagamento.
La
pronuncia non è isolata ma avvalora l’interpretazione della questione
processuale già proposta da precedenti decisioni della giurisprudenza
tributaria, tra le quali quella della diciassettesima sezione della stessa CTP
di Bari, sentenza n. 177/17/2011 depositata il 25.09.2011.
Le
implicazioni: l’impossibilità di produrre in appello i documenti già dichiarati
intempestivi
La
preclusione processuale di primo grado verrebbe tradita ove vi fosse la facoltà
di deposito incondizionato della stessa documentazione nel corso del giudizio
di appello.
Invero,
il disposto del secondo comma dell’art. 58 del d.lgs n. 546/92 prevede la
possibilità di depositare nuovi documenti nel corso del secondo grado del
giudizio; il documento irritualmente depositato in primo grado, tuttavia, non
può essere considerato un “nuovo” documento, poiché era già nella disponibilità
della parte che colpevolmente lo deposita in ritardo.
Peraltro,
bisogna tener presente che nel giudizio di appello, ai sensi del secondo comma
dell’art. 57 del d.lgs n. 546/92, “Non possono proporsi nuove eccezioni che non
siano rilevabili anche d'ufficio” , e, pertanto, deve escludersi la possibilità
di ritenere legittima la produzione di nuovi documenti ove questi abbiano
valenza di prova, poiché controparte non avrebbe la possibilità di proporre le
eventuali nuove eccezioni.
Alla
stessa conclusione è giunta la
Suprema Corte di Cassazione civile, sez. trib. che, con la
sentenza n. 23590 del 11/11/2011, vieta la produzione di nuove prove in appello
ed ammette solo la produzione di ulteriori documenti ove questi non abbiano
valenza di prova.
Numerose
Commissioni Regionali condividono l’interpretazione della S.C. e tra queste la CTR di Bari che, con la
sentenza n. 68/08/2013 depositata in data 11.10.2013, nega l’introduzione nel
giudizio di appello della segnalazione di reato che avrebbe dovuto provare il
raddoppio dei termini per l’accertamento ex art. 57 del d.p.r. n. 633/72.
Sulla
questione, si segnala anche un recente pronunciato della giurisprudenza di
legittimità (Cass. Civ. Sez. Trib. sentenza n.20523 del 06.09.2013), secondo il
quale, se il giudice di primo grado non ha dichiarato inutilizzabile il
documento intempestivo, quest’ultimo potrà essere legittimamente valutato del
giudice di appello, in forza del disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.
58, comma 2.
In
particolare, a parere della S.C., ove il documento sia inserito nel fascicolo
di parte di primo grado e questo sia depositato all'atto della costituzione
unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta - ancorché
le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge -
la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo
da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza delle
modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata.
La
pronuncia non è condivisibile in quanto, da una parte, al di fuori delle
previsioni normative, distingue l’ipotesi dell’irrituale deposito dei documenti
rilevata dal giudice da quella non rilevata dal giudice, ritenendo sanabile
solo la seconda ipotesi; dall’altra non scorge la lesione del diritto di difesa
del contribuente che, come precedentemente illustrato, in secondo grado non potrà più proporre le
legittime eccezioni ex art. 57 del d.lgs. n. 546/92.
La
ratio della normativa, invece, non consente limitazioni del diritto di difesa
del contribuente, sicché i documenti aventi valenza probatoria depositati
irritualmente in primo grado, avverso i quali il contribuente non ha potuto
porre nuove eccezioni, non potranno essere utilizzati in nessun caso nel
processo di appello.
Quanto
testé affermato ed una corretta ed auspicabile interpretazione della normativa
delle preclusioni nel processo tributario, applicato al caso esaminato dalla
CTP di Bari nella sentenza in commento comporta che non sarà ammissibile la
valutazione in secondo grado dell’avviso di ricevimento, documento che prova la
notifica, poiché il contribuente, in virtù dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/92,
non potrebbe eccepire questioni direttamente conseguenti a tale documentazione
(come, ad esempio, la prescrizione del credito o la decadenza), non sollevate
in primo grado a causa dell’intempestivo deposito.
Francesco Cataldi (da
ilsole24ore.com del 27.1.2014)