Cass. civ., Sez. III, Ord. 3.1.2014, n.
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A
fronte di un orientamento secondo cui la mancata registrazione del contratto di
locazione non determina nullità, in quanto, nonostante l'indubbio risalto dato
dalla legge n. 431 del 1998 al profilo fiscale relativo alla registrazione del
contratto di locazione, la stessa non è stata tuttavia elevata a requisito di
validità del contratto, giacché l'art. 1, comma 4, della citata legge n. 431
richiede quale requisito di validità del contratto di locazione solo la forma
scritta e non anche la registrazione, se ne è formato un altro secondo cui la
registrazione è requisito di validità, se non addirittura di sussistenza.
Cosocché, nella fattispecie, essendosi ripresentata tale questione, si è
ritenuto opportuno rimettere la stessa al Primo Presidente per l'eventuale
relativa assegnazione alle Sezioni Unite.