Il
proprietario può agire in giudizio, davanti all’autorità giudiziaria, nei
confronti di chiunque violi il suo diritto, ottenendo dal giudice un
provvedimento che ristabilisce d’autorità il diritto violato.
A
difesa del diritto di proprietà sono previste dal codice specifiche azioni,
dette azioni petitorie che sono:
L’azione
di rivendicazione, l’azione negatoria, l’azione di regolamento dei confini e
l’azione per apposizione dei termini.
Ne
parliamo singolarmente.
L’azione
di rivendicazione, disciplinata dall’articolo 948 del codice civile, è quindi
possibile esclusivamente per chi, affermandosi proprietario, non vuole che si
accerti questa sua qualità, ma vuole anche che la cosa sia recuperata da chi la
detiene o possiede.
Si
tratta di un proprietario che ha perso o non è riuscito mai a conseguire il
possesso del bene.
L'azione
è imprescrittibile perché è ugualmente imprescrittibile il diritto di
proprietà, ma il proprietario potrebbe comunque non riuscire a raggiungere il
suo scopo per effetto dell'usucapione che ha fatto acquistare il diritto ad
altri.
Secondo
il punto di vista processuale, il proprietario non deve essere in possesso
della cosa che vuole recuperare, può proseguire l'azione anche se chi la
possiede o la detiene non ha più la cosa; in questo caso il convenuto ex
possessore o detentore deve recuperare la cosa o corrisponderne il valore,
oltre il risarcimento del danno.
L’azione
è imprescrittibile se si tratta di bene immobile sono comunque salvi gli
effetti della trascrizione (art. 2653 n. 1).
Il
proprietario deve provare il suo diritto, elemento cruciale della azione di
rivendicazione.
Chi
afferma di essere il proprietario non dovrà provare che è divenuto tale in base
ad un valido titolo di acquisto, ma dovrà anche provare che ha ricevuto il
diritto da chi era effettivamente proprietario e, per far questo, sarà
necessario provare che il vecchio proprietario aveva ricevuto il diritto da chi
era effettivamente proprietario e così di seguito, in una catena di prove che
dovrebbe giungere al primo ed incontestabile proprietario da cui è sorto a
titolo originario il diritto di proprietà in contestazione nel processo.
Non
sfugge la enorme difficoltà di questo tipo di prova tanto che si parla di
"probatio diabolica".
L’azione
negatoria, è disciplinata dall’articolo 949 del codice civile.
L'azione
è ammessa quando un altro soggetto affermi di avere diritti sulla cosa o,
addirittura, affermi di essere lui il proprietario.
Si
ritiene che l'altrui vanto deve corrispondere alla affermazione di un diritto
reale, visto che un diritto personale non può mettere in discussione la
pienezza della proprietà.
Se
l'affermazione del diritto è accompagnata anche da turbative o molestie di
fatto, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione e chiedere
il risarcimento del danno.
A
differenza della azione di rivendicazione il proprietario non dovrà ricorrere
alla "probatio diabolica" per dimostrare l'esistenza del suo diritto,
bastando che dimostri di averlo ottenuto in base ad un valido titolo di
acquisto.
Presupposto
processuale per adire il giudice è la serietà della minaccia portata da chi si
afferma titolare del diritto sulla cosa; mancando quest'ultima il giudice non
potrà far altro che giungere ad una sentenza puramente processuale, senza
entrare nel merito della richiesta avanzata dal proprietario, per l'inesistenza
dell'interesse ad agire ex art. 100 del codice di proedura civile.
L’azione
di regolamento dei confini, è disciplinata dall’articolo 950 del codice civile.
Anche
questa azione, come le altre già viste, riguarda la proprietà, poiché non si
discute dei rapporti personali tra i proprietari, ma della esatta estensione
della proprietà dei due fondi.
Non
vi è nessunacontroversia sulla esistenza del diritto di proprietà sulla parte
del fondo confinante, come potrebbe accadere nella azione di rivendica o
negatoria, ma solo della estensione dello stesso proprio in base al titolo di
proprietà.
Le
parti devono provare con ogni mezzo l'esatto confine, ma se non vi riescono il
giudice dovrà comunque stabilire il confine in base alle mappe catastali.
L’azione
per apposizione dei termini, a differenza delle altre, non riguarda i rapporti
tra i fondi, ma tra i proprietari dei fondi che non curano l'apposizione o la
manutenzione dei termini.
Questi
sono quei segni di pietra o altra materia che servono a rendere riconoscibili i
confini.
Le
spese per l'apposizione o il ristabilimento dei termini devono essere
ugualmente ripartite tra i proprietari.
La
competenza spetta in via esclusiva al giudice di pace.
La
proprietà di un soggetto pubblico o privato può essere separata dalla sua
gestione.
Nelle
società private questa separazione segna tipicamente il passaggio da una
conduzione familiare e centralizzata dell'azienda ad una società diversificata
per cliente, prodotto, e area geografica in cui opera. La crescita dimensionale
così come i processi di internazionalizzazione comportano una maggiore
complessità aziendale e di coordinamento.
Una
gestione distinta dalla proprietà consente di affidare la società a persone che
hanno capacità e competenze per la nuova realtà aziendale, anche all'interno
della stessa conduzione familiare. La separazione è anche di interesse per i
proprietari che non desiderano impegnarsi nella conduzione dell'impresa, pur
beneficiando dei suoi profitti.
La
separazione della proprietà o della gestione fra soggetti privati, è un
problema che si pone anche quando società di uno stesso gruppo integrate
verticalmente (es. il proprietario di una rete di trasporti, telecomunicazioni,
ecc. ed uno degli operatori di rete) detengono consistenti quote di un mercato.
La
limitazione degli sbocchi di mercato e della concorrenza recano danno alla
pubblica utilità (o all'"interesse economico generale" nella
disciplina europea), e la legislazione prevede tre tipi di separazione (di
proprietà e/o gestione):
Separazione
organizzativa (funzionale o divisionale):
vengono
create due funzioni aziendali indipendenti con responsabili distinti e
disciplina del conflitto di interesse di un responsabile nella funzioni che non
sono di sua appartenenza.
Separazione
societaria:
vengono
create due società con bilanci e contabilità interne separate, duplicazione di
strutture a tutti i livelli dell'organigramma fino al Consiglio di
Amministrazione, il pacchetto di controllo e la proprietà restano agli stessi
soggetti.
Separazione
patrimoniale:
le
due società devono avere una differente composizione azionaria, un diverso
azionista di riferimento, limitazioni alle quote che una società può avere in
entrambe, e vincoli per le partecipazioni incrociate fra le due società, in
società collegate o controllate da entrambe.
Alessandra Concas (da
diritto.it del 3.1.2014)