Trib. Milano, sez. Impresa, ord.
20.12.2013
Il
Tribunale di Milano fornisce un primo esempio di applicazione dell'art. 648
c.p.c., come riformato dall'art. 78 del
d.l. 69/2013. Tale ultima disposizione – oltre ad introdurre modifiche all'art.
645 c.p.c. - ha infatti apportato una significativa modifica all'art. 648
c.p.c. in tema di esecuzione provvisoria del decreto.
Il
testo della disposizione così prevede: “Al codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 645, secondo comma, e'
aggiunto il seguente periodo: «L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis,
terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle
parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire»;
b) all'articolo 648, primo comma, le parole «con ordinanza non impugnabile»
sono sostituite dalle seguenti parole: «provvedendo in prima udienza, con
ordinanza non impugnabile»”.
La
modifica relativa all'art. 648 c.p.c. mira ad imporre che la decisione sulla
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto dovrà inevitabilmente
intervenire nel corso della prima udienza. Così facendo il legislatore pare
voler intervenire su quelle prassi giudiziarie che, invece, tendevano a
procrastinare una tale decisione.
Il
dato normativo adesso vigente sembrerebbe infatti escludere finanche che il
giudice dell'opposizione possa riservarsi in ordine alla decisione sulla
provvisoria esecutività del decreto, in quanto la disposizione sembrerebbe
chiara nel prevedere che è proprio “in prima udienza” che l'ordinanza deve
essere emanata (e non “dopo la prima udienza”).
L'ordinanza
che si esamina, però, fornisce una chiave di lettura del testo normativo e,
soprattutto, dello scenario processuale in cui esso viene ad inserirsi, tale da
non rendere sempre doverosa la decisione sulla provvisoria esecuzione in sede
di prima udienza.
Nel
caso di specie, era infatti avvenuto che il creditore opposto non avesse
depositato la propria comparsa di costituzione in modo tempestivo e, dunque,
l'attore opponente aveva richiesto un termine a difesa in modo da poter
esaminare la documentazione prodotta dal creditore prima di discutere sulla
provvisoria esecutività del decreto.
Ora,
a fronte di una tale fattispecie, il giudice – peraltro dopo aver escluso
l'applicazione ratio temporis del nuovo art. 648 c.p.c., ma cogliendo l'occasione per esporre il
proprio (condivisibile) punto di vista – ha rilevato che se l'art. 648 c.p.c.,
nella sua nuova stesura, fosse interpretato nel senso di rendere sempre
obbligatoria la discussione in prima udienza sulla provvisoria esecuzione, nel
caso di specie si verificherebbe una violazione del principio del
contraddittorio. E, di conseguenza, a rinviato la decisione sulla provvisoria
esecutività del decreto all'udienza successiva al deposito delle memorie ex
art. 183, comma 6 (avendo entrambe le parti richiesto i tre temrini ivi
previsti).
Ed
infatti, inteso letteralmente, l'art. 648 c.p.c. esporrebbe l'attore opponente
ad una condotta strumentale del creditore opposto che, come nel caso di specie,
non costituendosi in modo tempestivo, pur senza incorrere in particolari
decadenza, non consente alla controparte di avere una tempestiva conoscenza dei
propri scritti difensivi e documenti: con la conseguenza che la discussione, se
svolta nella prima udienza, avverrebbe in palese violazione del principio del
contraddittorio, in quanto il debitore non avrebbe avuto a disposizione un
sufficiente tempo per esaminare la documentazione.
L'interpretazione,
per così dire, correttiva, che il Giudice milanese ha fatto dell'art. 648
c.p.c., che mira, in sostanza, ad armonizzarne i contenuti con il più generale
principio di parità delle parti processuali, sembra dunque cogliere nel segno
laddove pone un rimedio alle evidenziate distorsioni che potrebbero essere
causate da una applicazione letterale della disposizione.
(Da Altalex del
18.1.2014. Nota di Riccardo Bianchini)