L’astensione
del difensore dalle udienze, regolarmente comunicata alla cancelleria, impone
al giudice di rinviare la causa anche nell’ipotesi in cui il procedimento non
preveda la presenza obbligatoria del difensore. In caso contrario, infatti, il
diritto di astensione dei legali subirebbe un pesante condizionamento dovendo
l’avvocato scegliere di rinunciare al proprio diritto di sciopero per non
lasciare l’assistito privo di difesa.
Lo
ha chiarito la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza 1826/2014
che ha superato il precedente contrario orientamento.
Nel
caso in esame il difensore di fiducia di una persona imputata per
maltrattamento del coniuge aveva fatto pervenire tempestivamente alla
cancelleria della Corte d’appello la dichiarazione di astensione e chiesto il
rinvio dell’udienza. Il collegio non ha conto della cosa sul presupposto che
l’istituto dell’impedimento a comparire del difensore non è applicabile nel
giudizio abbreviato di appello.
La
Cassazione,
rimeditando il proprio orientamento, ha invece affermato che il fatto che in
alcuni procedimenti non sia prevista come obbligatoria la presenza del legale
non può condizionare l’esercizio del “diritto di libertà”. L’importante è che
il difensore comunichi tempestivamente la volontà di astensione, manifestando
in questo modo anche la sua volontà di essere presente all’udienza a
partecipazione facoltativa.
In
conclusione, ha spiegato la
Suprema corte, deve ritenersi del tutto inattuale quella
giurisprudenza che nega “ogni rilievo all’astensione dei difensori manifestata
nei giudizi di appello relativi a procedimenti definiti in primo grado con
giudizio abbreviato – ma lo stesso vale per tutti i procedimenti a
partecipazione eventuale aventi le medesime caratteristiche – giustificando la prosecuzione
del procedimento in assenza del difensore sul duplice presupposto che si tratta
di partecipazione non necessaria e che non è contemplata una causa di legittimo
impedimento”. In questo modo, infatti, il diritto di astensione subisce un
pesante e inaccettabile condizionamento.
(Da ilsole24ore.com del
17.1.2014)