Uno
dei temi spesso più dibattuti dagli avvocati e di concreta applicazione pratica
è quello del soggetto cui fatturare nel caso in cui un giudizio si concluda con
la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Proviamo a fare
un po’ di luce a riguardo.
La
Cassazione, con
sentenza 10336/09, ha ribadito il principio per cui la condanna della parte
soccombente alle spese di lite, con espressa indicazione dell’ammontare,
costituisce titolo esecutivo anche per il rimborso dell’IVA che la parte
vittoriosa ha versato al proprio difensore. L’IVA viene infatti considerata
onere accessorio, diretta conseguenza del pagamento degli onorari al difensore,
e quindi dovuta pur in assenza
di
una domanda della parte e di una pronuncia del giudicante.
Il
legale ha quindi due strade:
a)chiedere
il pagamento direttamente al proprio cliente: in tal caso l’avvocato emetterà
fattura nei confronti del proprio cliente il quale potrà esercitare azione di
rivalsa nei confronti della parte soccombente.
L’importo
addebitato dal legale al proprio assistito contiene l’esposizione dell’IVA
oltre alla ritenuta d’acconto se necessaria.
L’importo
rimborsato dalla parte soccombente alla parte vincitrice è addebitato con ricevuta
e non contiene né l’esposizione dell’IVA, la quale è detratta dalla parte
vincitrice, né la ritenuta d’acconto.
Nei
casi in cui la parte vincitrice non possa detrarre l’IVA allora la parte
soccombente rimborsa anche questa.
La
parte vittoriosa non deve emettere alcuna fattura a quella soccombente per
detto rimborso in quanto, nei loro rapporti, il titolo di pagamento è dato dal
provvedimento giudiziale che ha comminato la condanna alle spese.
b)chiedere
il pagamento alla parte soccombente: ai sensi dell’art. 93 c.p.c. il difensore
procuratore antistatario può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in
cui condanna alle spese, distragga in suo favore gli onorari non riscossi e le
spese che dichiara di avere anticipato. Anche in tal caso il difensore emette
fattura nei confronti del proprio assistito ma rilascia alla parte soccombente
una ricevuta per le spese da quest’ultima pagate.
Il
legale evidenzia nella fattura resa nei confronti del suo cliente che il
pagamento è stato posto in essere dal soggetto soccombente. Il cliente paga
solamente l’IVA (non vi è ritenuta d’acconto) in quanto soggetto passivo
d’imposta che ha diritto alla detrazione.
Il
soccombente, che effettua materialmente il pagamento, non ha diritto alla
detrazione e quindi l’importo addebitatogli con ricevuta non contiene
l’esposizione dell’IVA. Se il soccombente è sostituto d’imposta deve applicare
le ritenute d’acconto anche se le prestazioni sono rese nell’interesse di
terzi.
Nei
casi in cui la parte vittoriosa non abbia titolo per portare in deduzione l’IVA
allora questa sarà corrisposta dalla parte soccombente.
Come
abbiamo visto, in entrambi i casi il legale emette fattura nei confronti del
proprio assistito. Tale regola si ricava alla considerazione che ai fini IVA,
l’articolo 18 del Dpr n. 633/1972 stabilisce che il soggetto che effettua la
cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile deve addebitare la
relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. Dal che
discende che appunto l’avvocato debba addebitare l’imposta inerente alle spese
legali al proprio assistito.
In
senso conforme alle sovraesposte argomentazioni, riferimenti è indubbiamente la Circolare Ministeriale
n. 203/E del 06/12/94.
Andrea Ippoliti (da
diritto.it del 21.1.2014)