Cass.
civile, SS.UU., sent. 7.1.2014 n. 69
I
ritardi con cui un magistrato deposita i provvedimenti possono essere
considerati rilevanti sul piano disciplinare in quanto la durata eccessiva del
processo danneggia direttamente le parti e compromette l’immagine della
magistratura.
La Corte precisa altresì che il magistrato, pur mantenendosi
nel limite di un anno per il deposito delle sentenze – termine già
astrattamente ritenuto dalla cassazione quale massimo per l’applicazione di
eventuali esimenti e per la individuazione dall’esterno della astratta
fattispecie disciplinare – non va di per sé escluso da responsabilità.
Al
fine di valutare i comportamenti del magistrato e la sanzione da irrogare, il
C.S.M. può tenere conto anche degli ulteriori ritardi eccedenti il triplo dei
termini di legge.
(Da miolegale.it del
10.1.2014)