Cass.
sez. II Pen., sent. n. 3253 del 23.1.2014
In
tema di intercettazioni di conversazioni, devono ritenersi utilizzabili a fini
cautelari i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte a seguito di
captazione eseguita in diverso procedimento, di cui non sia stato acquisito
l’originario provvedimento autorizzativo, né sia stato effettuato alcun
deposito ex art. 270 c.p.p., in quanto le risultanze dell’intercettazione del
procedimento a quo influiscono sulle autorizzazioni relative al procedimento ad
quem come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei
successivi, autonomi provvedimenti autorizzativi solo sotto il profilo della
loro rilevanza ai fini della verifica dei gravi indizi di reato, richiesta
dall’art. 267, comma 1, c.p.p.