Cass.
Civ., SS.UU., sent. 13.11.2013 n° 25456
La
controversia relativa all’attribuzione di una quota della pensione di
reversibilità di un dipendente pubblico all’ex coniuge ai sensi dell’art. 9
della l. 1 dicembre 1970, n. 898, è di competenza del Giudice ordinario se
egli, titolare dell’assegno divorzile, concorre con il coniuge superstite.
Così
pronunciandosi, con la sentenza 13 novembre 2013, n. 25456 le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione hanno posto termine alla vicenda originata dalla
domanda proposta dall’ex moglie di un dipendente pubblico deceduto e diretta ad
ottenere, in quanto titolare dell’assegno di mantenimento, l’accertamento del
proprio diritto ad una quota della pensione di reversibilità nei confronti
dell’Inpdap e del coniuge superstite.
La
questione veniva inizialmente proposta innanzi al Tribunale ordinario, che
declinava la propria giurisdizione a favore di quella della Corte dei Conti sul
presupposto che l’obbligo di erogare la prestazione pensionistica gravasse
sullo Stato; la Corte
dei Conti, a sua volta, pronunciandosi sulla stessa domanda, ripassava la
parola al Tribunale sul rilievo fondante che l’art. 9 della legge n. 898/1970
aveva espressamente attribuito alla competenza del Tribunale ordinario la
cognizione di siffatte controversie.
Interpellate
a mezzo di regolamento di giurisdizione, le Sezioni Uniti Supreme hanno,
infine, dichiarato la giurisdizione del Giudice ordinario osservando che l’art.
9 comma 2 della l. n. 898/1970 sottrae alla giurisdizione ordinaria, per
devolverla alla Corte dei Conti in materia di pensioni, la controversia
afferente all’erogazione della prestazione de quo se, in caso di morte dell’ex
coniuge, manchi un coniuge superstite di questi aventi i requisiti per la
pensione di reversibilità. Diversamente, in caso di concorso, come nel caso di
specie, di coniugi succedutisi nel tempo, per aver l’ex dipendente pubblico
defunto contratto nuove nozze dopo la sentenza di cessazione degli effetti
civili del primo matrimonio, l’art. 9 comma 3 l. n. 898/1970 attribuisce espressamente la
giurisdizione al giudice ordinario.
Non
avendo ravvisato alcuna valida ragione per discostarsi dal principio ricavabile
dal dettato dell’art. 9 della l. n. 898/1970, l’Adunanza plenaria della Corte
Suprema ha annullato la sentenza del Tribunale ordinario, per non aver tenuto
conto del medesimo principio, e dichiarato la giurisdizione del Giudice
ordinario.
(Da Altalex del
5.12.2013. Nota di Maria Spataro)