Il
Ministero dell’economia e delle finanze interviene anche a pochissimi giorni
dalla scadenza di venerdì per dare ulteriori chiarimenti a proprietari di casa
ancora alle prese coi calcoli complicatissimi di mini Imu e Tares.
Dopo
una marea di proteste, Caf presi letteralmente d’assalto, uffici traboccanti di
richieste impossibili da gestire in poche ore, anche il Ministero
dell’economia, che, per primo, ha avallato l’operazione mini Imu, cerca di
aiutare i "poveri” contribuenti in extremis, a poche ore dal termine per
il pagamento.
Attraverso
la pubblicazione di nuove Faq, infatti, il Tesoro ha pensato di esemplificare
alcuni dei casi più ricorrenti e le relative soluzioni, così come le domande
che più comunemente vengono rivolte agli operatori dei comuni, in una di quelle
quasi 2mila e 400 località dove la tassa deve essere pagate.
Ricordiamo,
infatti, che la mini Imu andrà pagata SOLTANTO nei municipi in cui l’aliquota
base del 4 per mille, nei mesi scorsi, è stata innalzata, entro il tetto del 6
per mille (come Giarre, NdAGANews).
All’interno di questo range, si trovano un terzo dei comuni italiani, quelli,
cioé, che hanno approfittato del margine concesso dal Governo incrementando
l’aliquota.
Così,
il Ministero guidato da Fabrizio Saccomanni ha ritenuto opportuno divulgare
ulteriori chiarimenti, che fanno riferimento anche alla Tares, e non solo alla
mini Imu. Il 24 gennaio, infatti, scade anche il pagamento per la tassa sui
rifiuti, anche se, in questo caso, il bollettino arriverà direttamente dal
comune di riferimento.
Proprio
una delle nuove Faq pubblicate dal Tesoro indica il comportamento da seguire in
caso il documento con l’importo esatto sulla Tares da versare non arrivi in
tempo al destinatario. A tal proposito, il Ministero conferma che “Le norme
prevedono all’art. 5, comma 4, del D.L. n. 102 del 2013, che il comune
predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento della TARES e della
maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo
Stato.
Nel
caso in cui il comune non abbia inviato tali modelli di pagamento in tempo
utile il contribuente che versa in ritardo non è soggetto a sanzione, poiché lo
stesso art. 5 al comma 4-bis prevede che nel caso in cui il versamento del
tributo relativo all’anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le
sanzioni qualora il comune non abbia provveduto all’invio ai contribuenti dei
modelli di pagamento precompilati.
In
ogni caso l’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212
del 2000) prevede al comma 2 che “Non sono irrogate sanzioni né richiesti
interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a
indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché
successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo
comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente
conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.
Questo
è solo uno dei casi descritti nelle istruzioni aggiornate del Ministero: la
scadenza è alle porte e i cittadini sono in difficoltà come mai prima d’ora per
questa doppia, e contestatissima, incombenza fiscale.
(Da
lagazzettadeglientilocali.it)