Intervenendo
in materia di distribuzione delle spese di manutenzione di un immobile concesso
in locazione, la corte di Cassazione (sentenza n. 27540/2013)
ricorda che "la distinzione fra riparazioni ordinarie e riparazioni
straordinarie può essere effettuata con riferimento al criterio della
prevedibilità e della normalità in relazione al godimento della cosa locata e
dell'entità della spesa".
Quando
si parla di spese straordinarie (che come è noto sono a carico del locatore
ossia del proprietario), si fa
riferimento ad opere "che non si rendono prevedibilmente o normalmente
necessarie in dipendenza del godimento normale della cosa nell'ambito
dell'ordinaria durata del rapporto locatizio e che presentano un costo
sproporzionato rispetto al corrispettivo della locazione".
Vanno
considerate spese straordinarie anche quelle opere di manutenzione di notevole
entità che non sono finalizzate alla
mera conservazione del bene ma ad evitare il degrado edilizio. Queste opere
sono caratterizzate dalla particolare onerosità degli interventi di
manutenzione.
Nel
caso esaminato dalla Corte, i proprietari di un immobile avevano richiesto ai
conduttori il pagamento di spese di manutenzione relative al rifacimento della
facciata condominiale. Tali spese però, data la loro importanza devono
considerarsi come spese di manutenzione straordinaria e come tali vanno poste a
carico dei proprietari.
(Da studiocataldi.it
del 2.1.2014)