mercoledì 8 gennaio 2014

Facciata condominio, proprietario paga rifacimento

Intervenendo in materia di distribuzione delle spese di manutenzione di un immobile concesso in locazione, la corte di Cassazione (sentenza n.  27540/2013)  ricorda che "la distinzione fra riparazioni ordinarie e riparazioni straordinarie può essere effettuata con riferimento al criterio della prevedibilità e della normalità in relazione al godimento della cosa locata e dell'entità della spesa". 
Quando si parla di spese straordinarie (che come è noto sono a carico del locatore ossia del proprietario),  si fa riferimento ad opere "che non si rendono prevedibilmente o normalmente necessarie in dipendenza del godimento normale della cosa nell'ambito dell'ordinaria durata del rapporto locatizio e che presentano un costo sproporzionato rispetto al corrispettivo della locazione".
Vanno considerate spese straordinarie anche quelle opere di manutenzione di notevole entità che non sono  finalizzate alla mera conservazione del bene ma ad evitare il degrado edilizio. Queste opere sono caratterizzate dalla particolare onerosità degli interventi di manutenzione.
Nel caso esaminato dalla Corte, i proprietari di un immobile avevano richiesto ai conduttori il pagamento di spese di manutenzione relative al rifacimento della facciata condominiale. Tali spese però, data la loro importanza devono considerarsi come spese di manutenzione straordinaria e come tali vanno poste a carico dei proprietari.

(Da studiocataldi.it del 2.1.2014)