Cass.
Sez. II civ. – Sent. 14.1.2014 n. 629
È
giustificato il recesso dell’acquirente dal preliminare di compravendita se il
venditore non rilascia il certificato di abitabilità dell’immobile, in quanto
si tratta di un <<requisito essenziale del bene>> idoneo ad
incidere sulla sua funzione economico sociale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la
sentenza 629/2014, considerando la mancata produzione del documento un grave
inadempimento, con la condanna dei venditori a corrispondere il doppio della
caparra.
(Da ilsole24ore.com del
14.1.2014)