Quando
le violenze sono episodiche ed occasionali non c'è reato di maltrattamenti in
famiglia.
Questo
è quanto deciso dalla Corte di Cassazione, sezione VI, sul ricorso proposto
avverso l'ordinanza di misura cautelare di cui all'art.282, c.p.p., disposta
dal Gip del Tribunale competente, nei confronti di un uomo indagato del reato
di maltrattamenti in famiglia.
Già
il Tribunale del riesame, alla luce dei fatti e delle testimonianze raccolte,
confermava l'applicazione della misura cautelare de quo; con ciò ritenendo
sussistenti in capo all' uomo presunto responsabile dei maltrattamenti in danno
dei familiari, i gravi indizi di colpevolezza per il reato ascrittogli.
Nella
specie, i fatti denunciati, si riferivano a tre episodi di violenza: due
avvenuti nei confronti del figlio minore e l'ultimo ai danni della moglie.
Il
primo aveva luogo nel 2010 e si concretava in un pugno violentemente sferrato
dall'uomo al figlio, il quale riportava come conseguenza della aggressione un
evidente ematoma.
Il
secondo, più violento, avveniva soltanto nell'anno 2011 e si concretizzaava
nelle forme di una "brutale aggressione" a seguito della quale - come
poi, attestato dal referto medico e dalla testimonianza di una persona estranea
al contesto familiare, la vittima
riportava tumefazione e sanguinamento del labbro, oltreché la mobilità di due
denti e dolore alla mandibola.
Tra
questi due episodi si collocava, infine, l'ultimo, quello cagionato ai danni
della donna sua convivente, nonché coniuge.
Ebbene,
la gravità dei fatti e delle circostanze portava il Tribunale del riesame di
Roma, a confermare la misura cautelare adottata.
Ciò
nonostante e contrariamente a quanto sin ora premesso, la Cassazione concludeva
per l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, dichiarava l'annullamento
della misura cautelare de quo.
Queste
le argomentazioni.
Alla
luce della ricostruzione dei momenti salienti della vicenda (...) "sembra
di poter agevolmente desumere come i comportamenti provocatori e/o violenti
ascritti all'indagato si riducano a tre nell'arco di un triennio, in un
contesto familiare e coniugale in costante deterioramento per via sia dei
rapporti di segno negativo tra padre e figlio, sia dell'allentamento del
vincolo coniugale determinante l'instaurazione di due relazioni extraconiugali
da parte della donna".
"Così
fissati i termini fattuali della vicenda e ferma restando la sussistenza di un
sufficiente quadro di gravità indiziaria ad essi riferita, non sembra però
possibile poterli complessivamente ricomprendere in un contesto unitario,
normativamente connotato dalla figura di reato di maltrattamenti contro
familiari e conviventi delineata dall'art. 572 c.p".
"Il
reato de quo, richiede, infatti, per la sua configurazione, una serie abituale
di condotte che possono estrinsecarsi in atti lesivo dell'integrità
psico-fisica, dell'onore, del decoro o do mero disprezzo e prevaricazione del
soggetto passivo, attuati anche in un arco temporale ampio, ma entro il quale
possono agevolmente essere individuati come espressione di un costante
atteggiamento dell'agente di maltrattare o denigrare il soggetto passivo.
Secondo
la giurisprudenza elaborata da questa Sezione, invece, fatti occasionali ed
episodici, pur penalmente rilevanti in relazione ad altre figure di reato
(ingiurie, minacce, lesioni) determinati da situazioni contingenti (ad es.
rapporti interpersonali connotati da permanente conflittualità) e come tali
insuscettibili di essere inquadrati in una corince unitaria, non possono
assurgere alla definizione normativa di cui all'art. 572 c.p. (Cass. pen., sez.
VI, N. 37019 del 27/05/2003; sez. VI, n. 45037 del 2/12/2010)".
Se
deduce pertanto che i giudici del riesame hanno fatto cattiva applicazione
dell'art. 572 c.p., "specie in un contesto familiare, caratterizzato dal
progressivo indebolimento dei rapporti coniugali (denunziante e indagato
essendo oggi separti per iniziativa del ricorrente) pur inframezzato da
tentativi pi o meno concreti di riavvicinamento affettivo degli
interessati".
L'ordinanza
impugnata deve essere, pertanto, annullata.
Sabrina Caporale (da
studiocataldi.it del 23.1.2014)