Cass.
Civ. Sez. II, Sent. 28.5.2012, n.8490
"Ai
fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo,
non è sufficiente il riscontro della sussistenza dei requisiti di forma
individuati dall'articolo 602 Codice Civile, occorrendo altresì l'accertamento
della oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo
autore di compiere un atto di disposizione del proprio patrmonio per il tempo
successivo al suo decesso.
Tale
accertamento, che costituisce un prius logico rispetto alla stessa
interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e,
se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità".
Lo
ha stabilito la Cassazione,
cassando la pronuncia di secondo grado.
In
sostanza, secondo la
Cassazione: "Il problema della configurabilità oggettiva
di una volontà testamentaria nelle espressioni adottate nella scrittura da
esaminare prescinde anche dall'effettivo intento dell'autore della scrittura.
Si intende, in altri termini, affermare che una volontà che non sia sostenuta
da una espressione oggettivamente idonea, sulla base di sia pure minimali
frecce semantiche, a rappresentare l'intento attuale di disporre del proprio
patrimonio per il tempo in cui si sarà cessato di vivere, e non già un mero
progetto, non può assumere rilevanza giuridica".
(Da filodiritto.com del
10.6.2012)