Agenzia Entrate, circolare 4.6.2012 n°
20
L'opzione
per la cedolare secca (art. 3, c. 11, D.Lgs, n. 23 del 2011) non ha effetto se
di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con
lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di
chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
Lo
chiarisce la Circolare
4 giugno 2012, n. 20 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori
indicazioni in merito alla c.d. cedolare secca.
In
particolare, considerato il particolare regime transitorio previsto dal
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011 con
riguardo ai casi in cui il locatore può avvalersi della cedolare secca per
l’annualità decorrente dal 2011 direttamente in sede di dichiarazione dei
redditi da presentare nel 2012 (contratti di locazione in corso alla data del 7
aprile 2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione e per i
contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento -
cfr. circolare n. 26/E del 2011, par. 8.1.1), la lettera raccomandata con cui
il locatore comunica al conduttore la rinuncia all’aggiornamento del canone a
qualsiasi titolo deve ritenersi tempestiva se inviata entro il 1° ottobre 2012,
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2011 (da osservare
anche nell’ipotesi in cui il locatore presenti il modello 730).
Il
provvedimento contiene inoltre chiarimenti che riguardano:
trasferimento di immobile locato;
comproprietario non risultante dal
contratto di locazione;
fondo patrimoniale;
contratto inferiore a 30 giorni in un anno;
contratti con clausola di rinuncia agli
aggiornamenti del canone.
(Da Altalex del 6.6.2012)