Il
14 giugno la Camera
ha approvato con modifiche il Disegno di Legge "anticorruzione", che
passa ora al Senato.
Tra
le disposizioni ricordiamo l'articolo 14 che sostituisce l'articolo 2635 Codice
Civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) introducendo la Corruzione tra privati.
Art. 2635. – (Corruzione tra privati). –
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della
promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono
atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di
fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da
uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a
un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o
alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità
alle persone indicate nel primo comma e nel secondo comma è punito con le pene
ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono
raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati
italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
La
fattispecie è inserita nel corpus del Decreto Legislativo 231/2001, mediante
l'integrazione dell'articolo 25-ter, comma 1, con la lettera s-bis) per il
delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma
dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
quattrocento quote.
(Da filodiritto.com del
17.6.2012)