Agenzia Entrate, circolare 21.6.2012 n°
27
L'esenzione fiscale prevista
dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 deve ritenersi applicabile anche
alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in accordi di
separazione e di divorzio a condizione che il testo dell'accordo omologato dal
tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente
che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia
elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi
coniugale.
E'
quanto chiarisce la
Circolare 21 giugno 2012, n. 27 con la quale l'Agenzia delle
Entrate risponde ad alcuni quesiti in materia di:
decreto di omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo;
accordi di separazione e divorzio;
cessione di area gravata da vincolo di
inedificabilità assoluta alla quale risulta connesso un diritto di cubatura.
(Da Altalex del 26.6.2012)