Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 6914
dell’8.5.2012
Svolgimento del processo
G.M.
citò in giudizio risarcitorio la
Casa di Soggiorno per Anziani di Grigno (poi Casa di
Soggiorno Suor Filippina di Grigno) attribuendole la responsabilità della morte
di sua madre che, ricoverata in quell'istituto in quanto affetta da morbo di
Alzheimer, era precipitata dalla finestra della stanza di degenza.
La
domanda è stata respinta dal Tribunale di Trento con sentenza poi confermata
dalla Corte d'appello della stessa città. In particolare, il giudice di secondo
grado ha ritenuto che: non ricorrendo un'ipotesi di responsabilità
contrattuale, non fosse applicabile l'inversione dell'onere probatorio di cui
all'art. 1218 c.c.;
l'evento
era da considerarsi imprevedibile e, dunque, nessun rimprovero poteva essere
mosso all'organizzazione della casa di riposo.
Propone
ricorso per cassazione la G.
attraverso cinque motivi. Risponde con controricorso la Casa di Soggiorno Suor
Filippina di Grigno. Quest'ultima ha depositato memoria per l'udienza.
Motivi della decisione
Il
primo motivo - che lamenta la violazione di legge - sostiene che il danno non
patrimoniale (richiesto dalla ricorrente) è risarcibile anche in ipotesi di
inadempimento contrattuale, sicchè, "sussistendo un rapporto contrattuale
tra degente e casa di riposo ... deve trovare applicazione l'art. 1218 c.c.,
con relativa inversione dell'onere della prova a
carico
del debitore (casa di riposo)".
Il
secondo motivo, censurando la violazione di legge, sostiene, sul presupposto
della configurabilità della responsabilità contrattuale, che, a norma dell'art.
1218 c.c., la casa di riposo avrebbe dovuto provare che il proprio
inadempimento era stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa a sè non imputabile.
Il
terzo motivo censura la sentenza per errata valutazione delle prove e per vizio
della motivazione.
Il
quarto motivo lamenta che il giudice non abbia fatto ricorso (come avrebbe
dovuto) alle presunzioni.
Il
quinto motivo ritorna sul tema dell'errata valutazione degli elementi di prova
raccolti nell'istruttoria.
I
motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte
inammissibili ed in parte infondati.
Sono
inammissibili laddove introducono una serie di questioni in fatto per ottenere
dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione delle prove e,
dunque, un giudizio di merito che è precluso in cassazione.
Sono
infondati quanto alle doglianze di violazione di legge e vizio della
motivazione. Infatti, è pur vero che la più recente giurisprudenza di questa
Corte ha definitivamente riconosciuto la risarcibilità del danno non
patrimoniale anche in caso di inadempimento contrattuale. Tuttavia, nella
specie, correttamente il giudice ha escluso la configurabilità della
responsabilità contrattuale, posto che (come la stessa ricorrente riconosce) il
rapporto contrattuale è intercorso tra la stessa casa di riposo e la
ricoverata, non certo tra la prima e la figlia della seconda.
Sicchè,
la tesi della ricorrente sarebbe stata legittimamente prospettata nel caso in
cui la G. avesse
domandato il risarcimento del danno proprio della vittima (effettiva contraente
nel rapporto con la casa di cura); ella, invece, chiede il risarcimento del
danno non patrimoniale da sè stessa subito a causa della morte della madre, con
la conseguenza che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere
inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale.
Il
giudice, dunque, in maniera altrettanto corretta, ha individuato l'onere della
prova a carico dell'attrice (quello proprio della responsabilità aquiliana) ed
ha concluso che l'evento mortale verificatosi era affatto imprevedibile da
parte della struttura ospitante, con conseguente impossibilità di rimproverarle
comportamenti di natura colposa.
Quanto
al lamentato vizio della motivazione, basti dire che questa si manifesta logica
e congrua in ordine a tutti i punti controversi, nè la ricorrente prospetta
fatti decisivi in ordine ai quali il giudice non abbia argomentato.
Quanto,
infine, al mancato ricorso alla prova presuntiva, occorre ricordare che la
censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento
presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello
espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e
contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la
sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di
omesso esame di un punto decisivo (tra le varie, cfr. Cass. n. 8023/09).
In
conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente a
rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi
Euro 7200,00, di cui Euro 7000,00 per onorari, oltre spese generali ed
accessori di legge.
(Da diritto.it)