lunedì 11 giugno 2012

Danno sotto i minimi tabellari: giudice deve motivare


Cass. Civ. Sez. III, sent. 29.5.2012 n° 8557

Bacchettata ai giudici di merito che, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale conseguente alla perdita di congiunto, richiamano le tabelle distrettuali, ma liquidano il danno al di sotto dei minimi ivi indicati.
Così la Cassazione censura l’operato della Corte d’appello di Firenze per evidente contraddittorietà di motivazione.
La vicenda processuale che ci occupa muove dal caso di Tizio che, perso il padre deceduto a seguito di sinistro stradale, citava in giudizio il danneggiante ed il responsabile civile per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi in esito all’evento.
La sentenza di primo grado, pur pronunciando per l’accoglimento della domanda, veniva impugnata – per quel che qui rileva - con specifico riferimento alla mancata liquidazione del danno per lesione iure proprio del rapporto parentale.
La Corte d’appello di Firenze, investita della questione, accoglieva le doglianze attoree richiamando, ai fini della liquidazione del danno, le tabelle in uso presso l’ufficio giudicante.
Questa sentenza veniva, quindi, nuovamente impugnata in Cassazione per contraddittorietà della motivazione, avendo la C.A. applicato le richiamate tabelle in modo incongruo, stante la liquidazione del danno al di sotto dell’importo minimo da esse risultante.
Gli Ermellini accolgono il ricorso cassando la sentenza impugnata sulla base di un ragionamento schietto e chiaro:
    ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale è consentito al Giudice il ricorso alle c.d. tabelle appositamente elaborate dai vari Uffici giudiziari della Repubblica;
    il ricorso a dette tabelle COSTITUISCE una forma di risarcimento in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., con la conseguenza che deve essere esplicitamente indicato in sentenza il criterio cui il Giudice ha fatto ricorso;
    le citate tabelle non costituiscano norme di diritto positivo, né fatto notorio ex art. 115 c.p.c., quindi il Giudice che vi fa riscorso, E’ TENUTO A RISPETTARLE, OVVERO A DAR CONTO DELLE RAGIONI CHE LO HANNO INDOTTO A DISCOSTARSENE.
Nel caso in esame il giudice di merito, pur avendo riconosciuto come esistente in capo all’attore il diritto al risarcimento del danno iure proprio in relazione alla morte del genitore e dopo aver esplicitamente richiamato, ai fini della liquidazione del medesimo, le tabelle in uso presso la Corte di appartenenza, ha operato una quantificazione al di sotto del minimo tabellare incorrendo, così, nel vizio di contraddittoria motivazione: la sussistenza del vizio è evidente, essendo il Giudicante pervenuto a conclusioni diverse da quelle a cui avrebbe portato una corretta applicazione delle premesse al ragionamento giuridico formulato:
“È decisivo, invece, integrando gli estremi del vizio di contraddittoria motivazione, che il giudice abbia espressamente richiamato le tabelle distrettuali senza farne, in concreto, corretta applicazione e senza indicare le ragioni per le quali si sia da tali tabelle motivatamente discostato.
Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza cassata.
Ai fini della decisione, la causa va rinviata ad altra Sezione della medesima Corte d'appello di Firenze, che provvederà alla nuova determinazione del danno alla stregua dei criteri indicati in precedenza, oltre che alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione”.
A sommesso avviso chi scrive, peraltro, la sentenza in commento è interessante con riferimento all’insegnamento della Suprema Corte in punto allegazione documentale in terzo grado di giudizio, con riferimento specifico alla produzione delle tabelle di liquidazione.
Richiamando un proprio illustre precedente, la Corte ricorda che:
“La produzione delle due tabelle nell'odierna sede di legittimità non comporta violazione dell'art. 372 cod. proc. civ., poiché esse non costituiscono documenti in senso proprio, non integrano nuovi elementi di fatto e devono comunque essere acquisite in giudizio ove il giudice di merito abbia fatto a dette tabelle specifico richiamo, avendo esse natura di allegazioni difensive in certa misura paragonabili a riferimenti giurisprudenziali”. (in tal senso, v. Cass., 8 maggio 2001, n. 6396).
Così come i predenti giurisprudenziali, dunque, anche le tabelle elaborate dai Tribunali, costituiscono parte del bagaglio conoscitivo che il Giudice deve possedere ai fini del decidere e che, con finalità di mero ausilio, la parte interessata ha facoltà di sottoporgli, senza incorrere in alcuna violazione delle norme processuali.

(Da Altalex del 9.6.2012. Nota di Marta Buffoni)