Cass.
Civ. Sez. III, sent. 29.5.2012 n° 8557
Bacchettata ai giudici di merito che, ai fini della
quantificazione del danno non patrimoniale conseguente alla perdita di
congiunto, richiamano le tabelle distrettuali, ma liquidano il danno al di
sotto dei minimi ivi indicati.
Così la Cassazione censura l’operato della Corte
d’appello di Firenze per evidente contraddittorietà di motivazione.
La vicenda processuale che ci occupa muove dal caso
di Tizio che, perso il padre deceduto a seguito di sinistro stradale, citava in
giudizio il danneggiante ed il responsabile civile per sentirli condannare al
risarcimento di tutti i danni patiti e patendi in esito all’evento.
La sentenza di primo grado, pur pronunciando per
l’accoglimento della domanda, veniva impugnata – per quel che qui rileva - con
specifico riferimento alla mancata liquidazione del danno per lesione iure
proprio del rapporto parentale.
La Corte d’appello di Firenze, investita della
questione, accoglieva le doglianze attoree richiamando, ai fini della
liquidazione del danno, le tabelle in uso presso l’ufficio giudicante.
Questa sentenza veniva, quindi, nuovamente impugnata
in Cassazione per contraddittorietà della motivazione, avendo la C.A. applicato
le richiamate tabelle in modo incongruo, stante la liquidazione del danno al di
sotto dell’importo minimo da esse risultante.
Gli Ermellini accolgono il ricorso cassando la
sentenza impugnata sulla base di un ragionamento schietto e chiaro:
ai fini della
liquidazione del danno non patrimoniale è consentito al Giudice il ricorso alle
c.d. tabelle appositamente elaborate dai vari Uffici giudiziari della
Repubblica;
il ricorso
a dette tabelle COSTITUISCE una forma di risarcimento in via equitativa ex
artt. 1226 e 2056 c.c., con la conseguenza che deve essere esplicitamente
indicato in sentenza il criterio cui il Giudice ha fatto ricorso;
le citate
tabelle non costituiscano norme di diritto positivo, né fatto notorio ex art.
115 c.p.c., quindi il Giudice che vi fa riscorso, E’ TENUTO A RISPETTARLE,
OVVERO A DAR CONTO DELLE RAGIONI CHE LO HANNO INDOTTO A DISCOSTARSENE.
Nel caso in esame il giudice di merito, pur avendo
riconosciuto come esistente in capo all’attore il diritto al risarcimento del
danno iure proprio in relazione alla morte del genitore e dopo aver
esplicitamente richiamato, ai fini della liquidazione del medesimo, le tabelle
in uso presso la Corte di appartenenza, ha operato una quantificazione al di
sotto del minimo tabellare incorrendo, così, nel vizio di contraddittoria
motivazione: la sussistenza del vizio è evidente, essendo il Giudicante
pervenuto a conclusioni diverse da quelle a cui avrebbe portato una corretta
applicazione delle premesse al ragionamento giuridico formulato:
“È decisivo, invece, integrando gli estremi del vizio
di contraddittoria motivazione, che il giudice abbia espressamente richiamato
le tabelle distrettuali senza farne, in concreto, corretta applicazione e senza
indicare le ragioni per le quali si sia da tali tabelle motivatamente
discostato.
Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza
cassata.
Ai fini della decisione, la causa va rinviata ad
altra Sezione della medesima Corte d'appello di Firenze, che provvederà alla
nuova determinazione del danno alla stregua dei criteri indicati in precedenza,
oltre che alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione”.
A sommesso avviso chi scrive, peraltro, la sentenza
in commento è interessante con riferimento all’insegnamento della Suprema Corte
in punto allegazione documentale in terzo grado di giudizio, con riferimento
specifico alla produzione delle tabelle di liquidazione.
Richiamando un proprio illustre precedente, la Corte
ricorda che:
“La produzione delle due tabelle nell'odierna sede di
legittimità non comporta violazione dell'art. 372 cod. proc. civ., poiché esse
non costituiscono documenti in senso proprio, non integrano nuovi elementi di
fatto e devono comunque essere acquisite in giudizio ove il giudice di merito
abbia fatto a dette tabelle specifico richiamo, avendo esse natura di
allegazioni difensive in certa misura paragonabili a riferimenti
giurisprudenziali”. (in tal senso, v. Cass., 8 maggio 2001, n. 6396).
Così come i predenti giurisprudenziali, dunque, anche
le tabelle elaborate dai Tribunali, costituiscono parte del bagaglio
conoscitivo che il Giudice deve possedere ai fini del decidere e che, con
finalità di mero ausilio, la parte interessata ha facoltà di sottoporgli, senza
incorrere in alcuna violazione delle norme processuali.
(Da Altalex del 9.6.2012. Nota di
Marta Buffoni)