Avvocati contro Via Arenula:
«Interpretazione non coerente
col quadro normativo, che rischia di
risolversi in aumenti indiscriminati»
Stop
agli aumenti indiscriminati del contributo unificato: lo chiede forte e chiaro
il Cnf scrivendo al guardasigilli per contestare l'interpretazione offerta
dalla circolare 10/2012 del Ministero, che interpreta le disposizioni
introdotte all'articolo 14, comma 3 testo unico sulle spese di giustizia dall'articolo
37 del Dl 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 e
dall'articolo 28 della legge n. 183 del 12 novembre 2011.
L'effetto
della lettura offerta da Via Arenula, che già qualche magistrato applica, è
ritenere dovuto il contributo unificato anche in caso di intervento nelle
procedure esecutive, cosa che finisce per determinare «applicazioni non
coerenti con il quadro normativo - attacca il Consiglio nazionale forense - che
si risolvono in un ulteriore incremento indiscriminato del contributo
unificato, in danno del diritto di azione e del diritto di uguaglianza» (il
testo del documento dell'organismo forense è qui disponibile come documento
correlato; cfr: "Contributo unificato: dal Ministero guida al pagamento
nelle cause di lavoro, esecuzione e separazione", nell'arretrato del 23
maggio scorso, sezione Focus).
È
il presidente facente funzioni del Cnf, Ubaldo Perfetti, a indirizzare la
missiva a Paola Severino. L'interpretazione offerta dalla circolare esplicativa
di Via Arenula, sostengono gli esperti dell'organismo forense, con quanto
prescritto dagli articoli 13, 1 e 2 comma, 14 del Dpr 115/02. E sarebbe proprio
il riferimento al valore della domanda contenuto nell'articolo 14, letto anche
alla luce dell'articolo 13, che differenzia nettamente il criterio di
determinazione del valore del contributo unificato dei processi esecutivi dai
processi di cognizione e che dovrebbe far escludere che tale disposizione trovi
applicazione per i processi esecutivi e, quindi, per l'intervento nelle
procedure esecutive: l'articolo 13 per i processi esecutivi, osserva il Cnf,
non modula il contributo unificato in base al valore della domanda (se non
nella limitata ipotesi dei processi esecutivi mobiliari), ma individua un
contributo fisso a seconda del tipo di procedura esecutiva.
In
ogni caso, continua il documento, il Ministero prevede che l'importo del
contributo vada determinato in base al valore della «rispettiva domanda»: la
circolare, dunque, sembra far riferimento al valore della domanda principale,
cioè della domanda del creditore procedente, valore che appunto rileva nei
processi esecutivi soltanto per quelli mobiliari. Insomma: gli avvocati
chiedono che Via Arenula sposi le loro tesi: diversamente si finirebbe per
determinare «un aumento del contenzioso, in quanto lo scoraggiamento
dell'intervento nel processo esecutivo comporterà inevitabilmente la
proliferazione di giudizi autonomi, vanificando l'obiettivo di efficienza del
sistema giudiziario».
Dario Ferrara (da
cassazione.net)