Posto
che il terrazzo svolge funzioni di copertura dell’edificio, l’eventuale difetto
di manutenzione è da imputare al condominio. A statuirlo è la Corte di Cassazione, nella
sentenza n. 8172/2012.
Il caso. Le infiltrazioni d’acqua dal terrazzo soprastante
un appartamento conducono – come spesso accade - al processo per risarcimento danni. Il
tribunale adito riconosce la somma di 930 euro in favore della condomina danneggiata;
somma che in appello viene aumentata. Nel ricorso per cassazione il soccombente
richiama l’art. 3 del regolamento condominiale: «costituiscono proprietà comuni
a tutti i condomini, in modo indivisibile ed in parti proporzionali ai
millesimi, di proprietà a ciascun appartamento … le terrazze del piano attico e
del piano superattico costituiscono piano di copertura del fabbricato e come
tale risultano proprietà comune. Agli effetti della manutenzione si fa espresso
richiamo al codice civile, art. 1126».
Il giudizio di legittimità. Gli ermellini rilevano l’omessa motivazione in
merito all’interpretazione della norma regolamentare, cui «la Corte territoriale non ha
fatto alcun richiamo; né d’altra parte può dubitarsi che tale questione
costituisca un punto decisivo della controversia, atteso che la proprietà della
terrazza in questione e la regolamentazione delle spese relative alla sua
manutenzione costituiscono l’oggetto del presente giudizio». Il difetto di
manutenzione è da imputare al condominio: infatti, il terrazzo svolge funzioni
di copertura dell’edificio. Inoltre l’assemblea condominiale ha, in passato,
deliberato la totale impermeabilizzazione del terrazzo, senza tuttavia mai
eseguire i lavori. Pertanto, la responsabilità e la conseguente ripartizione
del risarcimento dei danni derivanti dal lastrico solare grava sul condominio
stesso, all’interno del quale le spese devono essere ripartite tra i singoli
condomini.
(Da avvocati.it del 25.6.2012)