Cons. Stato sent. n. 1442 del 15.3.2012
In
tema di procedimento disciplinare nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato
si considera la normativa posta dalla contrattazione collettiva o quella della
legge?
1. Premessa
Il
TAR aveva accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento del Ministero
degli Affari esteri con il quale era stata disposta la risoluzione del
contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dal ricorrente con il
Consolato generale d’Italia; ciò a causa di motivi disciplinari.
L’amministrazione
proponeva appello avverso la sentenza, ritenendo la stessa erronea in quanto
“si era considerato applicabile al procedimento disciplinare nella fattispecie
oggetto di controversia la normativa posta dalla contrattazione collettiva
anziché quella di legge.
2. Il caso concreto
La
sentenza impugnata di primo grado aveva accolto la doglianza ritenendo
illegittimo il provvedimento disciplinare
in quanto svolto secondo la disciplina pubblicistica ex art. 164 d.P.R.
18/1967 e, quindi, in difformità dalla disciplina convenzionale introdotta con
il CCNL per il comparto Ministeri.
3.
Conclusioni
Con
la sentenza in oggetto, il Consiglio di
Stato ha “ripercorso” l’iter normativo della questione precisando anzitutto che
l’articolo 74, al comma 3, del d. lgs. 29/1993 ha disposto l’abrogazione di
ogni disposizione in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati
incompatibili con le disposizioni dello stesso decreto.
Si
stabiliva come termine a quo dell’efficacia abrogativa quello della data di
stipulazione del primo contratto collettivo.
Il
contratto collettivo di settore ha aggiunto una specifica disposizione
transitoria secondo cui i procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del contratto stesso dovessero essere portati a termine secondo le
procedure vigenti alla data del loro inizio.
Secondo
quanto precisato dal Consiglio di Stato nella decisione che si commenta, le
citate disposizioni devono essere, altresì, coordinate con quella dell’articolo
1, comma 4, che fa espresso rinvio ad idonea contrattazione collettiva per
definire gli ambiti di applicabilità delle norme del contratto stesso ad alcune
categorie di dipendenti.
Il
Consiglio di Stato accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza
impugnata.
Manuela Rinaldi (da
diritto.it del 20.6.2012)