martedì 26 giugno 2012

In corsia d’emergenza per evitare colpo di sonno, nessuna responsabilità


Il camionista che sosta in nella corsia di emergenza, per evitare il classico «colpo di sonno», non è responsabile della morte dell’automobilista schiantatosi contro il suo mezzo. E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione, nella sentenza n. 19170/2012.
Il caso. Una mattina di inverno, sull’autostrada del Sole, un automobilista perdeva il controllo dell’auto a seguito dello scoppio di un pneumatico. Il veicolo, dopo aver effettuato più giri su se stesso, si schiantava contro un tir in sosta sulla corsia di emergenza. Per l’automobilista, purtroppo, l’urto si rivelava fatale, mentre gli altri occupanti del veicolo riportavano lesioni personali. Il Gup dichiarava non doversi procedere perché il fatto non sussiste nei confronti del camionista in ordine al reato di omicidio colposo, poiché aveva assimilato la stanchezza al malessere fisiologico, che giustificherebbe la sosta sulla corsia di emergenza. Di parere opposto sono il PG e le parti civili che propongono ricorso per cassazione.
Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte però ritiene corretto l’inquadramento della fattispecie effettuato dal Gup: «il termine malessere non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto», ma è necessario ricomprendere in esso l’incoercibile necessità fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione, come - ad esempio - «la stanchezza ed il torpore che sono segni premonitori di un colpo di sonno ed impongono al soggetto, per concrete esigenze di tutela per sé e per gli altri utenti della strada, di interrompere la guida». Pertanto, per piazza Cavour, la causa esclusiva del sinistro è da individuare nello scoppio del pneumatico.

(Da avvocati.it del 25.6.2012)