Cass. Civ. sent. n. 9434 dell’11.6.2012
Se
il pianoforte, privo di accorgimenti tecnici insonorizzanti, produce rumori
molesti, è dovuto il risarcimento del danno morale e biologico!
Per
la Cassazione,
se l'immissione di rumore, pur essendo oggettivamente, fastidiosa non supera il
limite consentito dalla legge, non può essere disposta alcuna inibizione dello
strumento musicale, fonte dello stesso, bensì solo l' insonorizzazione e la
limitazione di orario di utilizzo.
La
Suprema Corte di
Cassazione, con la recente sentenza n. 9434 dello scorso 11 giugno, si è così
pronunciata in relazione ad una controversia su immissioni sonore moleste
provocate da uno strumento musicale, e ha chiaramente affermato: "Se
l'immissione di rumore non supera il limite consentito, niente inibizione dello
strumento, occorre l'insonorizzazione e una limitazione di orario".
La
pronuncia dell'alta Corte di legittimità trae origine da una vicenda legata a
due ragazze che, studiando al conservatorio, per motivi di studio trascorrevano
gran parte del loro tempo a suonare il pianoforte, senza limiti di tempo e,
soprattutto, di orario, arrecando in tal modo disturbo ad una coppia di vicini
di casa.
Gli
ermellini del Palazzaccio, in linea con la Corte d'Appello dell'Aquila, hanno ritenuto
legittimo il risarcimento danni morali e biologici ai vicini disturbati dalle
continue esercitazioni delle studentesse. Il risarcimento, che ammonta a 2.500
euro, deve, inoltre, essere accompagnato ad un'attività di insonorizzazione
delle pareti della casa.
La Corte, riguardo alla determinazione dell'ammontare del
risarcimento, ha provveduto a moltiplicare tale somma per l'intero periodo
intercorso tra la data della presentazione della domanda introduttiva del
giudizio e la data della pubblicazione della sentenza di primo grado,
nonostante le ragazze, dopo il provvedimento del primo giudice, avevano
interrotto l'uso dello strumento.
Alla
base di questa valutazione vi sta una chiara motivazione dei giudici che poggia
sul fatto che"tenuto conto della sospensione delle emissioni sonore, sono
poi state presto riprese con modalità e frequenza anche maggiori, quindi con
rinnovata carica lesiva, e comunque per oltre la metà delle ore diurne
giornaliere".
In
definitiva, per i giudici di legittimità non è necessario predisporre
l'inibizione totale dell'uso dello strumento; è sufficiente una limitazione
d'orario, visto che dalle perizie effettuate sull'entità delle immissioni di
rumore, si è constatato che queste non superavano il limite dei 40 decibel, ed
inoltre "il limite di tollerabilità previsto dall'articolo 844 del codice
civile non deve essere visto con carattere assoluto, ma relativo, e deve essere
fissato tenendo conto delle peculiarità del caso concreto".
Eugenio Gargiulo (da
overlex.com)