Riduzione sulle pensioni ai superstiti
Art. 18, comma 5, della L. 111/2011:
premessa
Il
comma 5 dell’art. 18 della L. 111/2011 dispone, a decorrere dal 1° gennaio
2012, la riduzione sulle pensioni ai superstiti dell’aliquota percentuale della
pensione indiretta e/o di reversibilità a favore del coniuge superstite
dell’assicurato o pensionato deceduto iscritto nell’ambito del regime generale
dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive
di detto regime, nonché della gestione separata ex articolo 2, comma 26, della
legge n. 335 del 1995.
La
riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto
ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi
sia superiore a 20 anni. Detta riduzione è del 10% in ragione di ogni anno di
matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero 10. In caso di frazione di
anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. La norma
prevede che la decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi
siano figli minori, studenti o inabili.
La
disposizione in esame opera per i decessi intervenuti a decorrere dal 1°
dicembre 2011.
Destinatari
Destinatari
della normativa richiamata sono il coniuge, il coniuge separato legalmente o
divorziato,
titolare dell’assegno di cui all’art. 5 della legge 898/1979, superstiti, di
assicurato o pensionato deceduto a decorrere dal dicembre 2011.
Ferma
restando l’applicazione, ove ricorrano le condizioni, delle riduzioni previste
dall’articolo 18, comma 5, della legge n. 111 del 2011, si riepilogano i
requisiti soggettivi del coniuge
superstite, separato e divorziato per il diritto alla pensione ai superstiti.
Ex coniuge divorziato superstite
Nel
caso in cui il/la defunto/a non si sia risposato/a, il divorziato ha diritto
alla pensione in presenza delle seguenti condizioni:
- deve essere titolare di assegno
divorzile di cui all’art, 5 della legge 898/1970;
- non deve essersi risposato; il passaggio
a nuove nozze esclude il coniuge
divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data
del decesso dell’assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti
sciolto per morte del coniuge o per divorzio;
- la data di inizio del rapporto
assicurativo dell’assicurato o del pensionato, sia anteriore alla data della
sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
-
risultino perfezionati, in caso di decesso di
assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.
Figli minori, studenti o inabili
Qualora
vi siano figli minori, studenti o inabili la norma oggetto della presente
circolare dispone che la pensione ai superstiti non deve essere ridotta.
I
figli minori, studenti di scuola media
superiore o universitari, inabili devono
far parte del nucleo familiare alla data del decesso dell’assicurato o del
pensionato. Per i figli studenti e per i figli inabili è richiesto che alla
data del decesso del de cuius fossero a
suo carico.
Si
rammenta che sono equiparati ai figli legittimi:
- figli adottivi e affiliati del lavoratore
deceduto (L. 04.05.1983, n. 184);
- figli naturali del deceduto riconosciuti o
giudizialmente dichiarati;
-
figli naturali non riconoscibili dal
deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù
di sentenza, nei casi previsti dall’art. 279 del codice civile;
- figli naturali non riconoscibili dal
deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento
del diritto all’assegno vitalizio, ai sensi degli artt. 580 e 594 del codice
civile;
- figli nati dal precedente matrimonio del
coniuge del deceduto;
- figli naturali riconosciuti, o
giudizialmentedichiarati, dal coniuge del deceduto (DL Lgt. 18.01.1945, n. 39,
art. 2, 3° comma);
- nipoti minori dei quali risulti provata la
vivenza a carico degli ascendenti;
- minori regolarmente affidati dagli organi
competenti a norme di legge (art.38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818).
Qualora vi siano
nel nucleo familiare del dante causa figli naturali, anche minori, del coniuge
superstite o nati da precedente matrimonio del medesimo, le Direzioni territoriali dovranno verificare che il
genitore naturale non abbia l’obbligo di erogare somme a titolo di mantenimento dei medesimi, in tale ipotesi
infatti le somme dovranno essere valutate ai fini delle verifica dell’effettivo mantenimento da parte del de
cuius nonché del requisito del carico
relativamente ai figli studenti o inabili. Restano fermi, nei limiti stabiliti
dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali
in merito al trattamento di pensione ai
superstiti.
Cumulabilità della pensione ai
superstiti con i redditi del beneficiario
La
norma in esame dispone che, in assenza di figli minori, studenti o inabili come
individuati secondo la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria
(Art. . 22 , della legge 21 luglio 1965, n. 903), la quota di pensione ai
superstiti liquidata in base al comma 5 dell’articolo 18 della legge n. 111 del
2011 soggiace ai limiti di cumulabilità' previsti dall’articolo 1,
comma 41, della legge n. 335 del 1995.
Tali
limiti di cumulabilità, infatti, trovano
applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge
ovvero ai genitori ovvero a fratelli e sorelle (v. in proposito circolari n.
234 del 25/08/ 1995 e n. 38 del
20/02/1996).
L’articolo
1, comma 41, della legge n. 335/1995, com’è noto, ha disposto l’incumulabilità
di una quota percentuale della pensione ai superstiti in relazione ai redditi
del beneficiario, secondo la
Tabella F allegata alla legge stessa.
Alla
pensione ai superstiti o alla quota di pensione attribuita al coniuge
superstite, divorziato, a più coniugi
divorziati ed al coniuge superstite si applicano le percentuali di cumulabilità
con i redditi di cui all’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1998. Ne consegue
che ai fini dell'applicazione del comma 41, della legge n. 335/1995, si deve tener
conto dei redditi assoggettati.
Rocchina Staiano (da
diritto.it del 21.6.2012)