Si
configura il reato di ingiuria solo se c’è la percezione dell’offesa da parte
del destinatario. Ad affermarlo è la
Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16050/2012.
Il caso. Nel cuore della notte squilla il telefono, lei
passa il cellulare al suo compagno che risponde e sente le offese che arrivano
dall’altra parte dell’apparecchio. È un ex compagno di scuola della ragazza
che, nel bel mezzo della notte, ha deciso di telefonare per dirle quanto male
pensa di lei. Il Giudice di pace, allora, lo ritiene responsabile del reato di
ingiuria. Ma non è così per la
Corte di Cassazione, a cui ha fatto ricorso l’imputato, che
contestava la ricorrenza del reato in quanto, «oltre a non essere avvenuto il
fatto in presenza della p.o., la donna aveva altresì dichiarato di non aver percepito
l’offesa, avendo subito passato al compagno il telefono cellulare».
Il giudizio di legittimità. Piazza Cavour, quindi, esclude la materialità
dell’ingiuria, «che esige la percezione dell’offesa da parte del destinatario».
Il fatto, in sostanza, integra la fattispecie delle molestie o disturbo alle
persone. In conclusione, gli Ermellini devono qualificare il fatto come
molestie, annullando però la sentenza impugnata senza rinvio, vista
l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
(Da avvocati.it del
31.5.2012)