Cass.
Pen., sez. VI, sent. 15.5.2012 n° 18488
Commette
esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p., il praticante che svolge compiti di natura
non meramente esecutiva, occupandosi autonomamente degli aspetti di natura
previdenziale e fiscale senza la supervisione di un professionista abilitato.
Così
ha stabilito la Sesta
Sezione Penale, Corte di Cassazione, nella sentenza 8 - 15
maggio 2012, n. 18488.
Nel
caso in esame, la Corte
d'Appello di Cagliari aveva confermato la condanna in primo grado inflitta ad
un soggetto, imputato del reato di cui all'art. 348 c.p., per aver esercitato
abusivamente la professione di consulente del lavoro. Avverso tale sentenza,
l’interessato ha presentato ricorso per Cassazione.
Nella
fattispecie in oggetto, l’imputato aveva sviluppato un’attività non riconducibile
al semplice praticantato, bensì aveva svolto compiti riservati dalla legge (L.
2 novembre 1979, n. 12, artt. 1 e 2) agli iscritti nell'albo dei consulenti del
lavoro.
A
tal riguardo, occorre rilevare che l’art.1 della L. n. 12 del 1979, riserva
agli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro tutti gli adempimenti in
materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
quando non siano curati dal datore di lavoro.
Inoltre,
durante il giudizio di merito era stato accertato che l’imputato aveva gestito
personalmente ed autonomamente i rapporti di lavoro dipendente, elaborando le
buste-paga, occupandosi degli adempimenti previdenziali e fiscali, svolgendo
compiti che richiedevano un’attività di individuazione, interpretazione ed
applicazione di una normativa complessa e di coordinamento.
Per
di più, il ricorrente ha rilasciato ai clienti fatture per l'attività svolta in
proprio e senza il supporto di alcun professionista abilitato, e tutto ciò non
è riconducibile all'attività di praticantato (D.M. 2 dicembre 1997, art. 5).
In
conclusione, le censure sollevate nel ricorso per Cassazione sono
inammissibili, in quanto si risolvono in una pedissequa negatoria delle
circostanze di fatto già verificate dai
giudici della Corte territoriale.
(Da Altalex del 23.5.2012.
Nota di Maria Elena Bagnato)