mercoledì 20 giugno 2012

Commette reato chi riscuote tributi senza autorizzazione?


Con la sentenza n. 18713/2012, la Corte di Cassazione afferma che non si tratta di abusivo esercizio della professione ma di usurpazione di funzioni pubbliche, anche se, nel caso specifico, l’imputato si vede accogliere il ricorso per aver agito in buona fede.
Il caso. Senza abilitazione riscuoteva tributi per conto di alcuni consorzi e veniva condannato, nei due gradi del merito, per il reato di abusivo esercizio della professione. Nel ricorso per cassazione, l’imputato si lamentava sia della mancata applicazione del principio di retroattività della legge più favorevole, sia della mancata considerazione che l’unica attività svolta dalla società di cui l’imputato era legale rappresentante era consistita nel solo invio di quattro avvisi di mora, condotta non riconducibile ad attività di riscossione.
Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte afferma che la condotta del ricorrente non configura esercizio abusivo della professione, poiché «l’attività abusiva ascrittagli non consiste nell’esercizio di una “professione” soggetta a speciale abilitazione statale».
Inoltre, la Corte di Giustizia – nella causa C-267/99 – così definisce il concetto di professione: «Le libere professioni sono attività che  presentano un pronunciato carattere intellettuale, richiedono una qualificazione di livello elevato e sono normalmente soggette ad una normativa professionale precisa e rigorosa. Nell’esercizio di un’attività del genere, l’elemento personale assume rilevanza particolare e presuppone una notevole autonomia nel compimento degli atti professionali». Caratteristiche che, nel caso in esame, l’attività dell’imputato non presenta: in realtà, la fattispecie che si ritiene configurata è l’usurpazione di funzioni pubbliche. Ma non è tutto. Secondo i giudici di legittimità, l’ente non aveva, per legge, il potere di conferire legittimamente l’incarico di riscuotere al ricorrente. Ciò ha sicuramente indotto in errore quest’ultimo sulla sussistenza dei presupposti per il legittimo esercizio dei compiti affidatigli dall’ente. Insomma, ha agito in buona fede. Mancando, dunque, l’elemento soggettivo del reato, la S.C. annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

(Da avvocati.it del 20.6.2012)