martedì 12 giugno 2012

Si può modificare la dichiarazione dei redditi?


Cass. Civ., sez. tributaria, sent. 11.5.2012 n° 7294

La presente sentenza, adeguandosi alle Sezioni Unite della Cass. civ. - sentenza 25 ottobre 2002, n. 15063 – ha stabilito che la dichiarazione del redditi del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, alla luce del D.P.R. 600/1973, nel testo applicabile "ratione temporis", è - in linea di principio - emendabile e ritrattatile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico.
Ciò in quanto: la dichiarazione del redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell'"iter" procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria; l'art. 9, commi 7 e 8, del D.P.R. 600/1973, nel testo vigente in quel tempo, non pone alcun limite temporale all'emendabllità e alla ritrattabilità della dichiarazione dei redditi risultanti da errori commessi dal contribuente; un sistema legislativo che intendesse negare in radice la rettificabilità della dichiarazione, darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) e dell'oggettìva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97, comma 1, Cost.).
In realtà la sola dichiarazione del redditi non ha carattere confessorio ma rappresenta solo un momento del procedimento di accertamento e riscossione dell'Imposta sul reddito; come tale non costituisce la fonte dell'obbligazione tributaria, e non è produttiva di alcun obbligo fiscale che non sussistesse già in precedenza.
Ciò comporta come corollario che ogni errore, non solo di fatto ma anche di diritto, consente in realtà al contribuente di rettificare la propria dichiarazione del redditi, e di richiedere - entro i limiti ordinali di decadenza e di prescrizione previsti dalla legge in via generale - il rimborso di quanto eventualmente fosse stato versato indebitamente.

(Da Altalex del 30.5.2012. Nota di Rocchina Staiano)