Cass.
Civ., sez. tributaria, sent. 11.5.2012 n° 7294
La
presente sentenza, adeguandosi alle Sezioni Unite della Cass. civ. - sentenza
25 ottobre 2002, n. 15063 – ha stabilito che la dichiarazione del redditi del
contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal
dichiarante nella sua redazione, alla luce del D.P.R. 600/1973, nel testo
applicabile "ratione temporis", è - in linea di principio -
emendabile e ritrattatile, quando dalla medesima possa derivare
l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi
di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico.
Ciò
in quanto: la dichiarazione del redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo,
ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione
dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati
riferiti, e costituisce un momento dell'"iter" procedimentale volto
all'accertamento dell'obbligazione tributaria; l'art. 9, commi 7 e 8, del
D.P.R. 600/1973, nel testo vigente in quel tempo, non pone alcun limite
temporale all'emendabllità e alla ritrattabilità della dichiarazione dei
redditi risultanti da errori commessi dal contribuente; un sistema legislativo
che intendesse negare in radice la rettificabilità della dichiarazione, darebbe
luogo a un prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i
principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) e
dell'oggettìva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97, comma 1,
Cost.).
In
realtà la sola dichiarazione del redditi non ha carattere confessorio ma
rappresenta solo un momento del procedimento di accertamento e riscossione
dell'Imposta sul reddito; come tale non costituisce la fonte dell'obbligazione
tributaria, e non è produttiva di alcun obbligo fiscale che non sussistesse già
in precedenza.
Ciò
comporta come corollario che ogni errore, non solo di fatto ma anche di
diritto, consente in realtà al contribuente di rettificare la propria
dichiarazione del redditi, e di richiedere - entro i limiti ordinali di
decadenza e di prescrizione previsti dalla legge in via generale - il rimborso
di quanto eventualmente fosse stato versato indebitamente.
(Da Altalex del
30.5.2012. Nota di Rocchina Staiano)