Tar Umbria – Perugia, sent. n. 46 del
14.2.2012
Anche
dopo il 14 maggio 2011 va esclusa l’offerta priva (della copia fotostatica) del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
L’allegazione
della copia fotostatica del documento di identità viene ad assumere il valore
di onere necessario per il sottoscrittore, al fine di conferire legale
autenticità al suo scritto.
L’allegazione
della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore serve ad
evidenziare l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della
dichiarazione ad una determinata persona fisica
Gli
artt. 38, comma 3, e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000 enucleano infatti,
allo scopo ora delineato, una fattispecie normativa complessa che pone a carico
dell’interessato un preciso obbligo documentale, finalizzato a porre in
evidenza il nesso tra dichiarazione e soggetto cui attribuirla.
Ne
consegue che la mancata previsione di una sanzione espulsiva nella lex specialis
appare elemento inconferente, venendo a mancare, in assenza del documento di
identità, sia la riconducibilità al dichiarante, sia l’attribuibilità
dell’intento partecipativo; non vi è dunque necessità di una sanzione espressa,
trattandosi di conseguenza derivante ex lege dal mancato rispetto delle
disposizioni cogenti in tema di documentazione amministrativa.
Tale
criterio ermeneutico ha trovato conferma anche dopo l’introduzione, da parte
del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106),
peraltro inapplicabile ratione temporis, con l’art. 46, comma 1-bis, del codice
dei contratti pubblici, del principio di tassatività delle cause di esclusione
nelle gare di appalto; si è infatti ritenuto che la mancata allegazione della
fotocopia di un valido documento di identità riguardante le generalità del
sottoscrittore concreta proprio la fattispecie, prevista dalla novella
legislativa, della “incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta, per
difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali” (T.A.R. Lazio, Sez. I
bis, 6 dicembre 2011, n. 9597).
Passaggio
tratto dalla sentenza numero 46 del 14 febbraio 2012 pronunciata dal Tar
Umbria, Perugia:
Con
il primo motivo del ricorso incidentale l’A.T.I. aggiudicataria deduce che il
R.T.I. Ricorrente, ricorrente principale, doveva essere escluso dalla gara per
avere violato le disposizioni della lex specialis sulle modalità di
documentazione del curriculum; in particolare lamenta che, contrariamente a
quanto prescritto dalla lettera di invito (Parte III, Capo I) e dal modello “C”
allegato alla stessa lettera di invito, la documentazione (melius, le schede
descrittive) inserita nella busta “C” dal R.T.I. Ricorrente era priva (della
copia fotostatica) del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, né tale documento è stato rinvenuto in alcuna parte del plico
contenente il curriculum; in presenza di tale omissione il Capo IV, punto b4),
della Parte I della lettera di invito commina l’esclusione dell’offerta dalla
gara; illegittimamente, dunque, la Commissione giudicatrice ha consentito la
partecipazione alla gara di tale concorrente.
La
censura è fondata, e meritevole pertanto di positiva valutazione.
Si
evince infatti dalla busta “C-Curricula” (nella copia estratta in sede di
accesso documentale) versata in atti dalla ricorrente incidentale come
effettivamente l’A.T.I. con capogruppo mandataria la Ricorrente S.r.l.
abbia prodotto le schede (contenenti i dati relativi ad interveti realizzati ed
affini a quello oggetto di gara) secondo il modello “C”, sottoscritte e
timbrate, ma non corredate dalla copia fotostatica del documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
Tale
omissione si pone in contrasto con la lex specialis della gara, ed in particolare
con le già ricordate prescrizioni della Parte Terza, Capo I della lettera di
invito, alla cui stregua, tra l’altro, tutte le dichiarazioni richieste : «a.1)
sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice,
con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente
stesso); a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento
di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità»; la difformità è
altresì evidente rispetto al modello “C” allegato alla lettera di invito, al
quale fa espresso rinvio anche il Capo III della Parte I, in fondo al quale vi
è un “N.B.” del seguente letterale (e grafico) tenore : «Il presente modulo,
compilato in ogni sua parte, potrà essere costituito da un massimo di ulteriori
due pagine formato UNI A4 e pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere siglato,
timbrato e corredato da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445».
Il
Capo IV della Parte I della lettera di invito, al punto b.4), prevede la
esclusione dalla gara delle offerte «con una o più di una delle dichiarazioni
richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non
veritiere o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza di fatti,
circostanze o requisiti per i quali siano prodotte; oppure non sottoscritte dal
soggetto competente».
Ad
avviso del Collegio, all’interno di tale comminatoria di esclusione rientra
anche la mancata allegazione della fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore, la quale serve ad evidenziare l’imprescindibile nesso di
imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica;
a tale esito si perviene, del resto, in forza della specifica ed autonoma
clausola di esclusione contenuta nel modello “C”, che è parte integrante della
lettera di invito.
In
ogni caso, è noto l’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale in tema di
partecipazione alle gare di appalto, l’allegazione della copia fotostatica del
documento di identità viene ad assumere il valore di onere necessario per il
sottoscrittore, al fine di conferire legale autenticità al suo scritto e di
permettere l’imputabilità soggettiva della dichiarazione, così che la mancata
allegazione della copia del documento di identità rende del tutto inutile la
produzione della documentazione per la partecipazione alla gara (ex multis
Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 478; Sez. IV, 2 settembre 2011, n.
4967).
Gli
artt. 38, comma 3, e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000 enucleano infatti,
allo scopo ora delineato, una fattispecie normativa complessa che pone a carico
dell’interessato un preciso obbligo documentale, finalizzato a porre in
evidenza il nesso tra dichiarazione e soggetto cui attribuirla.
Ne
consegue che la mancata previsione di una sanzione espulsiva nella lex
specialis appare elemento inconferente, venendo a mancare, in assenza del
documento di identità, sia la riconducibilità al dichiarante, sia
l’attribuibilità dell’intento partecipativo; non vi è dunque necessità di una
sanzione espressa, trattandosi di conseguenza derivante ex lege dal mancato
rispetto delle disposizioni cogenti in tema di documentazione amministrativa.
Tale
criterio ermeneutico ha trovato conferma anche dopo l’introduzione, da parte
del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106),
peraltro inapplicabile ratione temporis, con l’art. 46, comma 1-bis, del codice
dei contratti pubblici, del principio di tassatività delle cause di esclusione
nelle gare di appalto; si è infatti ritenuto che la mancata allegazione della
fotocopia di un valido documento di identità riguardante le generalità del
sottoscrittore concreta proprio la fattispecie, prevista dalla novella
legislativa, della “incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta, per
difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali” (T.A.R. Lazio, Sez. I
bis, 6 dicembre 2011, n. 9597).
Da
quanto esposto emerge che illegittimamente il R.T.I. ricorrente è stato ammesso
alla gara oggetto del presente giudizio.
Sonia Lazzini (da
diritto.it del 27.6.2012)