martedì 26 giugno 2012

Affitti senza controlli di pubblica sicurezza


A partire dal 21 giugno scorso, chi affitta o dà in comodato un immobile, non è più soggetto all'obbligo di comunicazione alla questura.
E' quanto dispone il D.L. 20 giugno 2012, n. 79 che, all'articolo 2, prevede la cancellazione della comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza nell'ipotesi in cui il contratto di locazione o di comodato siano ''soggetti a registrazione in termine fisso''.
Con tale espressione, il DPR n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro), indica tutti i contratti di locazione, verbali o scritti (eccezion fatta per le locazioni di immobili, non aventi la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, di durata superiore a trenta giorni complessivi nell'anno che sono soggetti aregistrazione solo in caso d'uso) nonchè i contratti di comodato di immobili stipulati per iscritto.
La comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza era già stata oggetto di cancellazione per effetto  dell'art. 1, comma 344, L. 30 dicembre 2004, n. 311, e poi, definitivamente, dall'art. 5, comma 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nelle sole ipotesi di contratti di cessione della proprietà  immobiliare.

(Da Altalex del 22.6.2012)