A
partire dal 21 giugno scorso, chi affitta o dà in comodato un immobile, non è
più soggetto all'obbligo di comunicazione alla questura.
E'
quanto dispone il D.L. 20 giugno 2012, n. 79 che, all'articolo 2, prevede la
cancellazione della comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza
nell'ipotesi in cui il contratto di locazione o di comodato siano ''soggetti a registrazione in termine fisso''.
Con
tale espressione, il DPR n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro),
indica tutti i contratti di locazione, verbali o scritti (eccezion fatta per le
locazioni di immobili, non aventi la forma dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, di durata superiore a trenta giorni complessivi nell'anno
che sono soggetti aregistrazione solo in caso d'uso) nonchè i contratti di
comodato di immobili stipulati per iscritto.
La
comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza era già stata oggetto di
cancellazione per effetto dell'art. 1,
comma 344, L.
30 dicembre 2004, n. 311, e poi, definitivamente, dall'art. 5, comma 4, D.L. 13
maggio 2011, n. 70, nelle sole ipotesi di contratti di cessione della
proprietà immobiliare.
(Da Altalex del 22.6.2012)