TAR Lombardia, Sez. II, Sent. n. 434
dell’8.2.2012
Nel
rispetto dell’art. 1227, cpv., c.c. in tema di “danno evitabile”, parte ricorrente
non può lamentare un danno, quale l’aumento dei costi di costruzione, che
avrebbe potuto evitare, attivandosi tempestivamente con una nuova istanza.
Infatti
si deve osservare che dopo la sentenza di annullamento del diniego della
domanda, intervenuta nel 1999, i proprietari avrebbe potuto presentare una
nuova domanda, mentre hanno atteso fino al 2002.
Va
in primo luogo rilevata la mancanza di prova del danno.
L'istante
infatti non ha fornito la dimostrazione specifica dei danni subiti, essendosi
limitato ad allegare una perizia molto generica, in cui sono riportati i costi
correnti di mercato per costruzioni e ristrutturazioni, senza un esatto calcolo
dei costi per l’intervento da realizzare sull’immobile di sua proprietà e senza
alcun preventivo delle diverse opere da realizzare.
Posto
che nel giudizio risarcitorio non può valere il criterio del principio di prova
generica, essendo necessaria invece una prova piena e completa da parte del
ricorrente, non potendo il giudice sopperire a tale onere di allegazione, si
deve ritenere che la prova del danno non sia stata raggiunta.
Nessun
danno può poi lamentare come conseguenza del primo provvedimento, cioè la
revoca e l’ordine di
demolizione, la cui efficacia è stata sospesa con l’ordinanza cautelare.
Non
solo.
Il
rigetto della domanda del nuovo titolo è stato annullato per difetto
motivazione: non è stata quindi dimostrata la sussistenza dei presupposti per
il suo accoglimento.
Nè
vi è la prova che parte ricorrente avesse titolo al rilascio del titolo edilizio,
tale da conferire fondamento alla pretesa risarcitoria.
Sonia Lazzini (da
diritto.it del 13.6.2012)