giovedì 7 giugno 2012

Può andare al lavoro coi mezzi pubblici, infortunio in itinere negato


Cass. Civ. sez. lavoro, sent. 18.5.2012 n° 7970

Il caso oggetto della pronuncia n. 7970/2012 della Cassazione (sezione lavoro) in questione accende un campanello di allarme per tutti quei lavoratori che si recano sul luogo di lavoro con il mezzo di trasporto privato, non perché il tragitto non sia coperto dal trasporto pubblico, ma per maggiore comodità.
La vicenda vede protagonista una lavoratrice che, nel percorrere con la propria bicicletta il percorso da casa al luogo di lavoro, è stata vittima di un incidente stradale.
La Corte di Appello di Milano, accogliendo l’appello proposto dall’INAIL contro la decisione del Tribunale della medesima città, rigettava la domanda proposta dalla lavoratrice, volta all’ottenimento dell’indennità per l’infortunio occorsole, sulla base dell’assunto che la stessa non avesse dimostrato la necessità di utilizzare la bicicletta per recarsi al luogo di lavoro.
Secondo la Corte territoriale, infatti, l’utilizzo del mezzo privato avrebbe potuto dare luogo al riconoscimento dell’infortunio in itinere solo se l’interessata avesse dimostrato la necessità di utilizzare quel mezzo, considerato che il tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro si trovava in pieno centro urbano ed era servito da mezzi di trasporto pubblico. Cosa che non è stata dimostrata nel caso de quo.
In particolare, secondo i giudici di appello l’utilizzo del mezzo pubblico avrebbe certamente comportato una maggiore comodità e un minore disagio nel conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari, ma non rappresentava certamente una necessità posto che il tempo necessario per coprire il percorso con il mezzo pubblico era di circa 30 minuti, tempo che non impediva alla lavoratrice di far fronte ai suoi impegni.
La decisione della Corte di Appello di Milano è stata impugnata dalla lavoratrice, ma la Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento ha rigettato il ricorso, sulla base del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui le decisioni del giudice di merito non sono sindacabili in sede di legittimità se suffragate da una congrua e logica motivazione.
E la motivazione in questo caso era congrua, anche se non teneva conto di alcune circostanze fondamentali: a volte anche dieci minuti possono fare la differenza specialmente se, come nel caso della lavoratrice, le condizioni di salute e familiari  suggeriscono l’uso della bicicletta, al posto del mezzo pubblico, nel percorrere il tragitto casa-luogo di lavoro.

(Da Altalex dell’1.6.2012. Nota di Elena Salemi)