Cass. Civ. sez. lavoro, sent. 18.5.2012
n° 7970
Il
caso oggetto della pronuncia n. 7970/2012 della Cassazione (sezione lavoro) in
questione accende un campanello di allarme per tutti quei lavoratori che si
recano sul luogo di lavoro con il mezzo di trasporto privato, non perché il
tragitto non sia coperto dal trasporto pubblico, ma per maggiore comodità.
La
vicenda vede protagonista una lavoratrice che, nel percorrere con la propria bicicletta
il percorso da casa al luogo di lavoro, è stata vittima di un incidente
stradale.
La Corte di Appello di Milano, accogliendo l’appello proposto
dall’INAIL contro la decisione del Tribunale della medesima città, rigettava la
domanda proposta dalla lavoratrice, volta all’ottenimento dell’indennità per
l’infortunio occorsole, sulla base dell’assunto che la stessa non avesse
dimostrato la necessità di utilizzare la bicicletta per recarsi al luogo di
lavoro.
Secondo
la Corte
territoriale, infatti, l’utilizzo del mezzo privato avrebbe potuto dare luogo
al riconoscimento dell’infortunio in itinere solo se l’interessata avesse
dimostrato la necessità di utilizzare quel mezzo, considerato che il tragitto
dall’abitazione al luogo di lavoro si trovava in pieno centro urbano ed era
servito da mezzi di trasporto pubblico. Cosa che non è stata dimostrata nel
caso de quo.
In
particolare, secondo i giudici di appello l’utilizzo del mezzo pubblico avrebbe
certamente comportato una maggiore comodità e un minore disagio nel conciliare
le esigenze lavorative con quelle familiari, ma non rappresentava certamente
una necessità posto che il tempo necessario per coprire il percorso con il
mezzo pubblico era di circa 30 minuti, tempo che non impediva alla lavoratrice
di far fronte ai suoi impegni.
La
decisione della Corte di Appello di Milano è stata impugnata dalla lavoratrice,
ma la Corte di
Cassazione con l’ordinanza in commento ha rigettato il ricorso, sulla base del
consolidato principio giurisprudenziale secondo cui le decisioni del giudice di
merito non sono sindacabili in sede di legittimità se suffragate da una congrua
e logica motivazione.
E
la motivazione in questo caso era congrua, anche se non teneva conto di alcune
circostanze fondamentali: a volte anche dieci minuti possono fare la differenza
specialmente se, come nel caso della lavoratrice, le condizioni di salute e
familiari suggeriscono l’uso della
bicicletta, al posto del mezzo pubblico, nel percorrere il tragitto casa-luogo
di lavoro.
(Da Altalex dell’1.6.2012.
Nota di Elena Salemi)