venerdì 8 giugno 2012

«Sconti fiscali»: le risposte delle Entrate


Con la circolare 19/E/2012, l’Agenzia delle Entrate ha riposto a vari quesiti utili per una corretta compilazione dei modelli Unico e 730.
Favor rei. La norma che ha cancellato l’obbligo di indicare separatamente le spese per la manodopera ha effetto sia per gli esborsi sostenuti nel 2011, sia nelle annualità precedenti. Si applica così il principio del favor rei, per cui nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Ne segue che per tutte le fatture emesse prima del 14 maggio 2011 non è necessario, al fine di usufruire della agevolazione, che venga evidenziato il costo imputabile alla manodopera. La regola vale sia per il recupero del patrimonio edilizio, sia per la riqualificazione energetica. Gli uffici potranno annullare in autotutela gli atti di contestazione nei confronti dei contribuenti ai quali è stata negata la detrazione del 36% o del 55% poiché nelle fatture avevano omesso l’indicazione del costo di manodopera.
Adempimenti. Nell’ipotesi di lavori effettuati sulle parti comuni di un fabbricato, basta una certificazione in cui l’amministratore dichiari l’espletamento di tutti gli obblighi, di possedere gli originali della documentazione e l’ammontare della spesa per ogni condomino. Invece, il contribuente, per non perdere la detrazione del 36%, deve conservare ed eventualmente mostrare i nulla osta che la legislazione edilizia richiede. Se tuttavia l’opera non prevedeva formalità da effettuare previamente (ad esempio, comunicazione di inizio lavori o concessioni), l’interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva in cui attestare le tempistiche e la specificazione degli interventi.
Trasferimento quote. Poiché dal 17 settembre al 31 dicembre 2011 – in caso di vendita dell'unità immobiliare ristrutturata – le quote residue della detrazione del 36% possono essere utilizzate dal venditore «oppure» dall'acquirente, la circolare ha chiarito che, in assenza di specifiche indicazioni nell'atto di trasferimento, il bonus spetta all'acquirente (o donatario). Il donante potrà giovarsi solo se vi è stata esplicitazione nell’atto di trasferimento. In caso di successione, resta invariato per gli eredi il diritto a fruire delle quote residue della detrazione del 36% o del 55%, a patto che gli eredi conservino la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
Immobili di interesse storico locati. Il d.l. n. 16/2012 ha modificato radicalmente il trattamento di questi beni. Il cambiamento, peggiorativo per i contribuenti, comporta che – a partire dal periodo d’imposta 2012 – il reddito dei fabbricati di rilevanza artistica concessi in locazione sia costituito dal maggiore importo risultante dal confronto tra la rendita catastale effettiva dell’immobile (rivalutata del 5%) e il canone di locazione (ridotto al 35%), rapportato alla percentuale di possesso. Su questo reddito «virtuale» si andranno a riliquidare le imposte 2011 allo scopo di rideterminare gli importi degli acconti Irpef 2012 secondo le regole originarie.
Disabili. In caso di decesso di persona disabile che aveva acquistato un’auto, optando per la ripartizione del beneficio fiscale spalmato su 4 anni, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del defunto potrà recuperare la parte del bonus non goduta portando in detrazione le quote in un’unica tranche. Anche le prestazioni di ippoterapia e musicoterapia possono essere ammesse alla deduzione in esame qualora un medico ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il portatore di handicap, quando siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
Spese sanitarie. È legittima la detrazione d’imposta di spese sostenute per dispositivi medici acquistati in erboristeria, non rilevando la qualifica del venditore. Stesso discorso per le spese per prestazioni sanitarie effettuate da operatori iscritti alle «professioni sanitarie riabilitative», anche in assenza di prescrizione ad hoc. Mentre non risultano detraibili le sedute in palestre a scopo di prevenzione di patologia e le spese per comprare macchine a ultrasuoni non marcate Ce.
Carichi di famiglia. In merito alle detrazioni per carichi di famiglia, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra genitori separati e non, le disposizioni in materia di attribuzione della detrazione debbono essere interpretate secondo criteri unitari. Con riferimento ai genitori non coniugati, la circolare 19/E ricorda che, qualora non vi siano provvedimenti di affidamento dei figli, la detrazione spetta con le stesse modalità previste per i genitori non separati (ripartizione al 50% o, previo accordo, attribuzione al genitore con reddito più elevato). Va ripartita in equa misura tra i coniugi separati la detrazione per il figlio che abbia vissuto da minorenne con la madre e poi abbia deciso di trasferirsi presso il padre. Superata la maggiore età, infatti, la convivenza con il genitore non è più equiparabile all’affidamento: da qui la divisione al 50%, salvo diverso accordo per distribuire in pesi diversi la detrazione. Nel caso in cui, infine, il quarto figlio di un genitore non sia tale anche per l’altro, la detrazione di 1.200€ – riguardante le famiglie numerose – spetta esclusivamente al primo genitore.

(Da avvocati.it dell’8.6.2012)