Con
la circolare 19/E/2012, l’Agenzia delle Entrate ha riposto a vari quesiti utili
per una corretta compilazione dei modelli Unico e 730.
Favor rei. La norma che ha cancellato l’obbligo di indicare
separatamente le spese per la manodopera ha effetto sia per gli esborsi
sostenuti nel 2011, sia nelle annualità precedenti. Si applica così il
principio del favor rei, per cui nessuno può essere assoggettato a sanzioni per
un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione
punibile. Ne segue che per tutte le fatture emesse prima del 14 maggio 2011 non
è necessario, al fine di usufruire della agevolazione, che venga evidenziato il
costo imputabile alla manodopera. La regola vale sia per il recupero del
patrimonio edilizio, sia per la riqualificazione energetica. Gli uffici
potranno annullare in autotutela gli atti di contestazione nei confronti dei
contribuenti ai quali è stata negata la detrazione del 36% o del 55% poiché
nelle fatture avevano omesso l’indicazione del costo di manodopera.
Adempimenti. Nell’ipotesi di lavori effettuati sulle parti
comuni di un fabbricato, basta una certificazione in cui l’amministratore
dichiari l’espletamento di tutti gli obblighi, di possedere gli originali della
documentazione e l’ammontare della spesa per ogni condomino. Invece, il
contribuente, per non perdere la detrazione del 36%, deve conservare ed
eventualmente mostrare i nulla osta che la legislazione edilizia richiede. Se
tuttavia l’opera non prevedeva formalità da effettuare previamente (ad esempio,
comunicazione di inizio lavori o concessioni), l’interessato deve produrre una
dichiarazione sostitutiva in cui attestare le tempistiche e la specificazione
degli interventi.
Trasferimento quote. Poiché dal 17 settembre al 31 dicembre 2011 – in
caso di vendita dell'unità immobiliare ristrutturata – le quote residue della
detrazione del 36% possono essere utilizzate dal venditore «oppure»
dall'acquirente, la circolare ha chiarito che, in assenza di specifiche indicazioni
nell'atto di trasferimento, il bonus spetta all'acquirente (o donatario). Il
donante potrà giovarsi solo se vi è stata esplicitazione nell’atto di
trasferimento. In caso di successione, resta invariato per gli eredi il diritto
a fruire delle quote residue della detrazione del 36% o del 55%, a patto che
gli eredi conservino la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
Immobili di interesse storico locati. Il d.l. n. 16/2012 ha modificato radicalmente il
trattamento di questi beni. Il cambiamento, peggiorativo per i contribuenti,
comporta che – a partire dal periodo d’imposta 2012 – il reddito dei fabbricati
di rilevanza artistica concessi in locazione sia costituito dal maggiore
importo risultante dal confronto tra la rendita catastale effettiva dell’immobile
(rivalutata del 5%) e il canone di locazione (ridotto al 35%), rapportato alla
percentuale di possesso. Su questo reddito «virtuale» si andranno a riliquidare
le imposte 2011 allo scopo di rideterminare gli importi degli acconti Irpef
2012 secondo le regole originarie.
Disabili. In caso di decesso di persona disabile che aveva
acquistato un’auto, optando per la ripartizione del beneficio fiscale spalmato
su 4 anni, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del defunto
potrà recuperare la parte del bonus non goduta portando in detrazione le quote
in un’unica tranche. Anche le prestazioni di ippoterapia e musicoterapia
possono essere ammesse alla deduzione in esame qualora un medico ne attesti la
necessità per la cura della patologia di cui è affetto il portatore di
handicap, quando siano eseguite in centri specializzati direttamente da
personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista,
psicologo, terapista della riabilitazione), ovvero sotto la loro direzione e
responsabilità tecnica.
Spese sanitarie. È legittima la detrazione d’imposta di spese
sostenute per dispositivi medici acquistati in erboristeria, non rilevando la
qualifica del venditore. Stesso discorso per le spese per prestazioni sanitarie
effettuate da operatori iscritti alle «professioni sanitarie riabilitative»,
anche in assenza di prescrizione ad hoc. Mentre non risultano detraibili le
sedute in palestre a scopo di prevenzione di patologia e le spese per comprare
macchine a ultrasuoni non marcate Ce.
Carichi di famiglia. In merito alle detrazioni per carichi di famiglia,
al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra genitori separati e non,
le disposizioni in materia di attribuzione della detrazione debbono essere
interpretate secondo criteri unitari. Con riferimento ai genitori non
coniugati, la circolare 19/E ricorda che, qualora non vi siano provvedimenti di
affidamento dei figli, la detrazione spetta con le stesse modalità previste per
i genitori non separati (ripartizione al 50% o, previo accordo, attribuzione al
genitore con reddito più elevato). Va ripartita in equa misura tra i coniugi
separati la detrazione per il figlio che abbia vissuto da minorenne con la
madre e poi abbia deciso di trasferirsi presso il padre. Superata la maggiore
età, infatti, la convivenza con il genitore non è più equiparabile
all’affidamento: da qui la divisione al 50%, salvo diverso accordo per
distribuire in pesi diversi la detrazione. Nel caso in cui, infine, il quarto
figlio di un genitore non sia tale anche per l’altro, la detrazione di 1.200€ –
riguardante le famiglie numerose – spetta esclusivamente al primo genitore.
(Da avvocati.it dell’8.6.2012)