Cass.
Pen., sez. IV, sent. 31.5.2012 n° 21192
È
esclusa la contravvenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 186,
settimo comma, del codice della strada, per l’automobilista che si rifiuta di
seguire gli operatori di polizia al fine di sottoporsi al test alcolemico.
Ciò
ove non si sia verificato alcun incidente stradale.
Così
hanno precisato i giudici della Corte di Cassazione, nella sezione quarta
penale, con la sentenza 31 maggio 2012, n. 21192.
Come
noto, la guida in stato di ebbrezza è un reato previsto e sanzionato dal sopra
menzionato articolo 186 CDS, ed il tasso alcolemico consentito per coloro che
si mettono alla guida di un qualsiasi mezzo è pari a 0,5 g/l nel sangue.
Nella
fattispecie oggetto di controversia un automobilista era stato fermato da una
pattuglia sprovvista dello strumento per l’alcool test; avevano, quindi,
chiesto al conducente di seguirli al fine di sottoporsi, appunto, a tale test
presso un comando della polizia stradale (distanza oltre 30 km).
Il
conducente, però, rifiutava di seguirli e si allontanava, quindi, a piedi.
Tale
soggetto, in conseguenza di ciò, veniva indagato per la violazione del
combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 186 del codice della strada;
il Gip pronunciava sentenza di assoluzione in quanto il fatto non sussiste.
Decisione
impugnata dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale.
Il
rappresentante della pubblica accusa riteneva che, al contrario di quanto
asserito dal tribunale, non si poteva escludere nella fattispecie concreta
l’applicazione dell’articolo 186, comma 3, del codice della strada.
I
giudici della Suprema Corte di Cassazione respingono il ricorso evocando, prima
di tutto, il rispetto del principio di legalità in materia penale.
Facendo
riferimento agli accertamenti previsti dall’articolo 186 cds. Comma terzo, non
si prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente; in
assenza di una simile previsione non si può, quindi, ricavare un implicito
potere di accompagnamento in capo agli agenti senza, peraltro, incorrere nella
violazione del citato principio di legalità (nella materia della libertà
personale).
Nel
caso di specie, sottoposto all’attenzione della Corte, il conducente si era
rifiutato di seguire gli agenti in assenza di un obbligo in tal senso, dato che
gli stessi non avevano, sul luogo, lo strumento per la misurazione del tasso di
alcool nel sangue e che il luogo ove recarsi distava circa una trentina di
chilometri.
In
pratica, quindi, il rifiuto all’adempimento di un obbligo che non sia dettato
dal combinato disposto dei commi 7 e 3 dell’articolo 186 del codice della
strada, non può integrare la contravvenzione prevista dalle citate
disposizioni.
Da
ciò ne consegue il rigetto del ricorso in quanto il fatto non sussiste.
(Da Altalex del 7.6.2012.
Nota di Manuela Rinaldi)