Cass.
Pen. SS.UU., sent. 8.6.2012 n° 22225
Non
può configurarsi una responsabilità penale per l'acquirente finale di cose in
relazione alle quali siano state violate le norme in materia di origine e
provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. (Caso in cui
l'imputato, al fine di profitto, facendo un ordinativo tramite corriere
espresso, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a ricevere un
orologio recante il marchio contraffatto Rolex, cosa proveniente dal delitto di
cui all'art. 473 cod. pen., senza riuscire nel proprio intento per cause
indipendenti dalla sua volontà e, segnatamente, a causa del controllo doganale
cui veniva sottoposto il collo proveniente dalla Cina).
(Da massimario.it)