venerdì 1 giugno 2012

Falso igienista, no concorso del dentista in esercizio abusivo professione


Cass. Pen. Sez. VI sent. n. 19544 del 23.5.2012

La Corte di Cassazione -  Sesta Sezione Penale - con la recentissima sentenza del 23 maggio 2012, n. 19544, annullando la pronuncia della Corte d’Appello di Catania,  ha escluso la responsabilità concorsuale del titolare di uno studio dentistico per il reato di cui all’articolo 348 del Codice Penale (abusivo esercizio di una professione), per il quale era stato condannato il terzo che aveva effettuato un intervento di igiene dentale senza essere in possesso del titolo di “igienista”.
Diversamente da quanto affermato dai giudici di merito, per i quali la responsabilità giuridica penale in esame deriva dalla posizione di garanzia assunta dal titolare dello studio dentistico, e deve essere individuata anche “nella semplice ipotesi di connivenza o tolleranza delle iniziative assunte dalla sua dipendente che, in mancanza del diploma di igienista dentale, ha eseguito l’ intervento di rimozione del tartaro”, la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che: “…risponde del reato in esame, a titolo di concorso, chiunque agevoli o favorisca lo svolgimento da parte di una persona non autorizzata di un’attività professionale per la quale è richiesta una abilitazione speciale,senza che ciò consenta di punire anche la condotta di mera connivenza o tolleranza.
Gli ermellini del Palazzaccio hanno precisato che “ ….perché vi sia concorso è comunque necessario che sia dimostrato il contributo personale del concorrente alla realizzazione del reato”, che nel caso di specie non è stato provato.
La Cassazione , nella sua pronuncia, ha censurato, altresì, il richiamo fatto dai giudici di merito alla figura della “posizione di garanzia”, tento conto che il reato di cui all’articolo 348 c.p. non è un “reato di evento” e di conseguenza il titolare dello studio non può essere tenuto ad impedire un evento che non c’è!
Sull’argomento interviene altresì l’avv. Eugenio Gargiulo il quale, in conclusione  evidenzia come “la responsabilità a titolo di concorso del titolare dello studio professionale sussiste solo ove si dimostri che questi sia a conoscenza del fatto che nello studio vengano eseguiti interventi per i quali è necessaria una speciale abilitazione e che permetta tali interventi.”!

Eugenio Gargiulo (da overlex.com)