Cass. Pen. Sez. VI sent. n. 19544 del 23.5.2012
La Corte di Cassazione - Sesta Sezione Penale - con la recentissima sentenza del 23 maggio
2012, n. 19544, annullando la pronuncia della Corte d’Appello di Catania, ha escluso la responsabilità concorsuale del
titolare di uno studio dentistico per il reato di cui all’articolo 348 del
Codice Penale (abusivo esercizio di una professione), per il quale era stato
condannato il terzo che aveva effettuato un intervento di igiene dentale senza
essere in possesso del titolo di “igienista”.
Diversamente da quanto affermato dai giudici di
merito, per i quali la responsabilità giuridica penale in esame deriva dalla
posizione di garanzia assunta dal titolare dello studio dentistico, e deve
essere individuata anche “nella semplice ipotesi di connivenza o tolleranza
delle iniziative assunte dalla sua dipendente che, in mancanza del diploma di
igienista dentale, ha eseguito l’ intervento di rimozione del tartaro”, la
Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che: “…risponde del reato in esame, a
titolo di concorso, chiunque agevoli o favorisca lo svolgimento da parte di una
persona non autorizzata di un’attività professionale per la quale è richiesta una
abilitazione speciale,senza che ciò consenta di punire anche la condotta di
mera connivenza o tolleranza.
Gli ermellini del Palazzaccio hanno precisato che “
….perché vi sia concorso è comunque necessario che sia dimostrato il contributo
personale del concorrente alla realizzazione del reato”, che nel caso di specie
non è stato provato.
La Cassazione , nella sua pronuncia, ha censurato,
altresì, il richiamo fatto dai giudici di merito alla figura della “posizione
di garanzia”, tento conto che il reato di cui all’articolo 348 c.p. non è un
“reato di evento” e di conseguenza il titolare dello studio non può essere
tenuto ad impedire un evento che non c’è!
Sull’argomento interviene altresì l’avv. Eugenio
Gargiulo il quale, in conclusione
evidenzia come “la responsabilità a titolo di concorso del titolare
dello studio professionale sussiste solo ove si dimostri che questi sia a
conoscenza del fatto che nello studio vengano eseguiti interventi per i quali è
necessaria una speciale abilitazione e che permetta tali interventi.”!
Eugenio Gargiulo (da overlex.com)