domenica 3 giugno 2012

Liquidazione del danno biologico e morale terminale della vittima


Cass. Civ. Sez. Terza Civile, sent. n. 7499 del 14.5.2012

Con sentenza del 14 maggio 2012, i giudici della terza sezione civile della Corte hanno cassato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, giudicando irrisoria la determinazione equitativa (euro 1500, comprensiva di danno biologico e morale) riconosciuta ai ricorrenti, per le sofferenze patite nel corso delle dodici ore che hanno preceduto il decesso del congiunto a seguito di sinistro stradale, così quantificata per la brevissima sopravvivenza e la gravità delle lesioni subite.
Secondo gli ermellini, “in tal modo statuendo il giudice dell’appello:
a) non ha tenuto conto di fattori di personalizzazione che in tal caso debbono valere in modo assai elevato, perché si verte in tema di lesioni di valori inerenti alla persona ed in quanto tali privi di contenuto economico;
b) non ha considerato l’intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza ed ogni altra utile circostanza, quali l’abitudine di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti”, privilegiando la funzione reintegratrice di una diminuzione patrimoniale del risarcimento e non già la funzione compensativa del pregiudizio non economico.
Seguendo l’orientamento della medesima Corte (sentenza n.18163/07, n.7632/03), i giudici precisano che “andava riconosciuto il danno biologico terminale subito dalla vittima, ponendo in rilievo che la quantificazione in via equitativa andava operata in relazione al pregiudizio sofferto, le cui caratteristiche peculiari consistono nel fatto che si tratta di un danno alla salute, che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua identità ed intensità”.
“In altri termini, la quantificazione equitativa … va operata avendo presenti sia il criterio equitativo puro sia il criterio di liquidazione tabellare, purché detti criteri siano dal giudice adeguatamente personalizzati, ovvero adeguati al caso concreto” (Cass. n. 7632/03; Cass. n. 4980/06)”.
Quanto al danno morale, la Corte ha avuto l’occasione di ribadire che “quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale inteso quale sofferenza fisica soggettiva causata dal reato, che si trasmette agli eredi. Nella categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive … un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza cagionata dal reato in sé considerata, sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell’esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”.
In conclusione, alla luce di detto orientamento, “non può giungersi a quantificazioni simboliche anche laddove le tabelle relative al danno biologico, che … va tenuto fermo, non costituiscano o non possono costituire il risultato minimo conseguibile derivante dalla applicazione delle tabelle stesse”.

(Luciana Di Vito – da filodiritto.com del 22.5.2012)