Cass. Civ. sent. n. 8402 del 25.5.2012
Equitalia condannata alle spese processuali anche se
è non responsabile della notifica tardiva della cartella di pagamento!
La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza
n. 8402 del 25 maggio scorso, ha condannato Equitalia al pagamento delle spese
processuali, nel caso in cui una cartella di pagamento sia stata notificata
tardivamente al contribuente, a causa di un ritardo da imputare , in realtà,
all’ Agenzia delle Entrate.
La Suprema Corte ha ritenuto, pertanto, inutile, che
il concessionario per la riscossione dei crediti, abbia eccepito dinanzi ad
essa la mancanza di responsabilità per il ritardo di notifica verso il
contribuente.
La ragione giuridica che sta alla base di questa
decisione è la salvaguardia del “principio della soccombenza”, disciplinato
dall’articolo 91 c.p.c.
Nel testo della propria ordinanza, gli ermellini
della Cassazione hanno precisato che “…la parte ricorrente (Equitalia),
fondando le proprie argomentazioni sulla asserita assenza di responsabilità del
concessionario in ordine alla tardiva notifica della cartella, intenderebbe
inammissibilmente sostituire al criterio legale della soccombenza ex 91 c.p.c.
(fondato sulla obiettiva situazione processuale delle parti determinata all’
esito del giudizio in relazione alla affermazione/negazione della pretesa
oggetto della controversia) un differente criterio fondato sull’ accertamento
della colpa nella causazione dell’evento (decorso del termine di decadenza) che
avrebbe dato luogo alla pronuncia di accertamento della infondatezza della
pretesa tributaria”!