lunedì 18 giugno 2012

Avvocato non invia mod. 5? Sospeso a tempo indeterminato


Cass. Civ., SS.UU., sent. 7.6.2012 n° 9184

E’ legittima la sospensione dall’esercizio professionale per la mancata presentazione del Modello cinque alla Cassa nazionale forense, dell’avvocato anche se non iscritto all‘Albo professionale ed alla medesima Cassa forense.
E’ quanto disposto dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 13 marzo – 7 giugno 2012, n. 9184.
Il caso in oggetto riguardava un avvocato sospeso a tempo indeterminato dall'esercizio della professione dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, per aver omesso di ottemperare alla richiesta di invio all’ente previdenziale del c.d. "Modello 5/2002", relativo al volume di affari dell'anno 2001.
Avverso tale provvedimento il professionista aveva presentato ricorso al Consiglio Nazionale Forense, deducendo l'estinzione della “misura cautelare accessoria" per prescrizione dell'illecito disciplinare e, nel merito, dichiarava di non essere tenuto all'invio del citato "modello. 5", in quanto non iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
Il ricorso, cui aveva resistito il C.O.A. di Pescara, è stato respinto dal C.N.F. Tale decisione è stata impugnata dal legale dinanzi alla Corte di Cassazione con tempestivo ricorso.
Ai sensi dell'art. 17, co. 1, della legge 20 settembre 1980, n. 576, relativa alla riforma del sistema previdenziale forense, nel testo originario anteriore alla L. 24.2.1997, n. 27 prevede che: “tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa, con lettera raccomandata da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF, nonché il volume d'affari dichiarato ai fini dell'I.V.A. nel medesimo anno”.
In caso di inosservanza,o ritardo eccedente i novanta giorni, del suddetto adempimento, o di infedeltà della dichiarazione sono previste le conseguenze a carico di tali professionisti, per le ipotesi. Spetterà al competente C.O.A., su segnalazione della Cassa Forense, valutare il comportamento sul piano disciplinare o della sospensione dell'iscritto dall'esercizio della professione, sanzione da adottarsi nelle forme del procedimento disciplinare.
L'uso della congiunzione distintiva "nonché", che separa l'indicazione delle prime due categorie professionali, quelle degli avvocati e dei procuratori dalla terza,quella dei praticanti procuratori,è connotato da un chiaro elemento semantico di riferibilità soltanto a questi ultimi delle successive parole "iscritti alla cassa". Ciò trova riscontro, nella disciplina contenuta nell'art. 22 della legge medesima,che dopo aver previsto,al primo comma, l’obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa per tutti gli avvocati e procuratori che esercitino la libera professione con carattere di continuità, al sesto comma prevede che "l'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio".
Pertanto, la natura facoltativa di tale iscrizione spiega la diversità dei presupposti soggettivi contenuti nell’art. 17 co. 1, ovvero l’obbligatorietà dell’invio della comunicazione de qua riguarda gli avvocati iscritti negli albi professionali nazionali, mentre per i praticanti avvocati (già praticanti procuratori) tale obbligo sussiste solo se gli stessi si siano avvalsi della facoltà, ex art. 22 co. 6, di iscriversi alla Cassa di previdenza.
Inoltre, la Suprema Corte non ha ritenuto condivisibile il principio affermato, nella sentenza n. 233/2006 della Cass., sez. Lavoro, secondo cui l’obbligo di comunicazione richiede non solo l’iscrizione all'Albo degli avvocati ma anche il requisito dell'iscrizione alla Cassa di previdenza, e ciò si riferisce non solo ai praticanti procuratori,ma anche agli iscritti nell'albo degli avvocati, attesa “l'utilità per la Cassa di conoscere i flussi di reddito professionale degli iscritti all'albo degli avvocati,destinatari o comunque potenziali destinatari di prestazioni previdenziali della Cassa stesso ed in ogni caso soggetti all'obbligo del contributo soggettivo". Privi di fondamento sono i dubbi di legittimità costituzionale, espressi nella sopra citata sentenza della sezione lavoro, visto che la scelta legislativa di imporre anche ai non iscritti alla Cassa la comunicazione in questione, risulta motivata da esigenze sociali per garantire l'effettività dell'obbligo di iscrizione, ai fini dell'assistenza e previdenza obbligatoria della categoria professionale, nell’interesse degli stessi iscritti.
Alla luce delle suddette argomentazioni, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.

(Da Altalex del 13.6.2012. Nota di Maria Elena Bagnato)