Cass.
Civ., sez. III, sent. 8.5.2012 n° 6903
La
sentenza 8 maggio 2012, n. 6903 della Cassazione Civile, Sezione III, si
segnala in quanto, riproponendo alcuni dei più recenti ed innovativi principi
dettati dalla Suprema Corte in tema di danni da insidie stradali, rappresenta
un evidente segnale di consolidamento degli orientati giurisprudenziali in
materia, sino a poco tempo addietro molto altalenanti e tali da giustificare
una forte incertezza in merito ai criteri da utilizzare nel diritto pretorio nella
risoluzione dei casi concreti.
La
“stabilizzazione” degli orientamenti, in particolare, emerge sotto un duplice
aspetto: il profilo della applicabilità o inapplicabilità dell’art. 2051 c.c.
in tema di responsabilità della pubblica amministrazione e, per altro verso, in
tema di concorso di colpa del danneggiato.
Sotto
il primo profilo, in linea con i principi espressi da Cassazione civile, sez.
III, sentenza 22 febbraio 2012, n. 2562, la Corte di Cassazione ha confermato che l’art. 2051
c.c. è applicabile in caso di danni derivanti da anomalie del manto stradale in
due ipotesi:
allorché ricorra la possibilità concreta di
esercitare la custodia del tratto di strada, possibilità da valutarsi alla
stregua di criteri quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni
e i sistemi di assistenza che la connotano;
quando
sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada
medesima.
In
linea con i propri recenti indirizzi, inoltre, la Corte di Cassazione ha
sottolineato che la possibilità concreta di esercitare la custodia sul tratto
di strada, con conseguente applicabilità dell’art. 2051 c.c., sussiste sempre
quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel
momento era in concreto oggetto di custodia.
Tale
situazione, secondo gli Ermellini, è tipica delle strade ubicate all’interno
della perimetrazione del centro abitato, sicché – a voler giungere alla logica
conseguenza di un simile assunto – nell’ambito dei danni da insidie
verificatisi su strade comunali si potrà procedere alla sistematica
applicazione dell’art. 2051 c.c.
Quanto
al secondo dei profili sopra evidenziati, ossia il concorso di colpa del
danneggiato, la Corte
di Cassazione riprende il principio da ultimo affermato in Cassazione Civile,
sez. 3, sentenza 30 gennaio 2012, n. 1310.
In
tema, può dirsi ormai assurto a ius receptum il principio per cui, quale che
sia la figura di responsabilità applicabile al caso concreto (art. 2051 o art.
2043 c.c.), l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (…)
esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento
idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno
stesso. Del pari, nell’ipotesi in cui il comportamento colposo dell’utente
della strada non sia tale da interrompere completamente il nesso di causalità
tra la causa del danno e il danno stesso ma, nondimeno, abbia avuto
un’efficienza causale, sarà configurabile un concorso di colpa ai sensi
dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, con conseguente diminuzione della
responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione
all'incidenza causale del comportamento stesso.
(Da Altalex del
14.6.2012. Nota di Raffaele Plenteda)