Corte App. Palermo, ud. collegiale del 13.1.2012
Nell'ambito delle diverse problematiche che possono
insorgere in materia di separazione personale e di divorzio, il decreto della
Corte di Appello di Palermo può costituire un precedente importante quanto alla
definizione e identificazione delle “spese straordinarie” che ciascun genitore
ha l'obbligo di versare nelle misura del 50%.
Infatti il provvedimento della Corte di Appello, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, ha statuito che le spese
necessarie per le nozze del figlio maggiorenne non ancora indipendente, lungi
dall'essere degli atti di liberalità, rimessi alla discrezionalità del singolo
genitore, devono essere ricondotti al più generale dovere di mantenimento che
grava sui genitori, che devono provvedere non solo al soddisfacimento dei
bisogni materiali, alimentare e abitativo, dei figli, ma anche alla
soddisfazione di esigenze di tipo “sociale”, qual'è appunto quella, del tutto
naturale, di contrarre matrimonio e pertanto le relative spese, in quanto
imprevedibili e straordinarie, devono essere sostenute da entrambi i genitori.
(Da avvocatoandreani.it del
13.6.2012)