Modifica lecita se non muta la
destinazione
né compromette l'uso del bene comune da
parte dei condomini
È
legittima la modifica apportata all'androne comune, trasformato da passaggio
pedonale a carrabile, effettuata dal proprietario dell'immobile confinante:
l'opera è lecita se non muta la destinazione e le modifiche non compromettono
l'uso del bene comune da parte dei condomini. È quanto stabilito dalla
Cassazione con la sentenza n. 9875/12, pubblicata il 15 giugno.
Il
caso
Un
condominio di Forlì si è lamentato che la società, proprietaria esclusiva di un
immobile confinante, ha illegittimamente realizzato un'area di parcheggio
nell'area cortilizia interposta tra le due proprietà e modificato la
destinazione dell'androne comune di accesso da passaggio pedonale a carrabile,
chiedendo il risarcimento.
La
seconda sezione civile ha ritenuto erronea la decisione della Corte d'appello
di Bologna che dichiarava illegittima l'utilizzazione, da parte della società,
dell'androne e della parte comune dell'area cortilizia per il transito anche di
veicoli e ordinava la rimozione delle opere.
Piazza
Cavour ha osservato che non essendo stata mutata la destinazione né apportate
modifiche o compromesso l'utilizzo da parte dei condomini del bene comune
(l'ingresso per il transito veicolare), ha ritenuto legittime le modifiche
realizzate dalla società edilizia, ribadendo che «cui in tema di comunione, non
costituisce violazione della fondamentale regola paritaria dettata
dall'articolo 1102 Cc un uso più intenso della cosa da parte del partecipante,
che non ne alteri la destinazione, nei casi in cui il relativo esercizio non si
traduca in una limitazione delle facoltà di godimento esercitate dagli altri
condomini, tali dovendo intendersi non solo quelle di fatto esercitate, ma
anche quelle cui la cosa comune per le sue oggettive caratteristiche
potenzialmente si presti. Per quanto attiene in particolare ai cortili stato
più volte precisato che, ove le caratteristiche e le dimensioni lo consentano,
l'uso degli stessi per l'accesso e la sosta di veicoli, non è incompatibile con
la funzione primaria e tipica di tali beni, quella di dare aria e luce alle
unita immobiliari circostanti aggiungendosi alla stessa quale destinazione
accessoria o secondaria». Dunque, la sentenza è stata cassata con rinvio per
nuovo esame ad altra sezione.
Vanessa R. (da
telediritto.it del 18.6.2012)