martedì 19 giugno 2012

Il confinante può modificare l'androne comune da passaggio pedonale a carrabile


Modifica lecita se non muta la destinazione
né compromette l'uso del bene comune da parte dei condomini

È legittima la modifica apportata all'androne comune, trasformato da passaggio pedonale a carrabile, effettuata dal proprietario dell'immobile confinante: l'opera è lecita se non muta la destinazione e le modifiche non compromettono l'uso del bene comune da parte dei condomini. È quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 9875/12, pubblicata il 15 giugno.
Il caso
Un condominio di Forlì si è lamentato che la società, proprietaria esclusiva di un immobile confinante, ha illegittimamente realizzato un'area di parcheggio nell'area cortilizia interposta tra le due proprietà e modificato la destinazione dell'androne comune di accesso da passaggio pedonale a carrabile, chiedendo il risarcimento.
La seconda sezione civile ha ritenuto erronea la decisione della Corte d'appello di Bologna che dichiarava illegittima l'utilizzazione, da parte della società, dell'androne e della parte comune dell'area cortilizia per il transito anche di veicoli e ordinava la rimozione delle opere.
Piazza Cavour ha osservato che non essendo stata mutata la destinazione né apportate modifiche o compromesso l'utilizzo da parte dei condomini del bene comune (l'ingresso per il transito veicolare), ha ritenuto legittime le modifiche realizzate dalla società edilizia, ribadendo che «cui in tema di comunione, non costituisce violazione della fondamentale regola paritaria dettata dall'articolo 1102 Cc un uso più intenso della cosa da parte del partecipante, che non ne alteri la destinazione, nei casi in cui il relativo esercizio non si traduca in una limitazione delle facoltà di godimento esercitate dagli altri condomini, tali dovendo intendersi non solo quelle di fatto esercitate, ma anche quelle cui la cosa comune per le sue oggettive caratteristiche potenzialmente si presti. Per quanto attiene in particolare ai cortili stato più volte precisato che, ove le caratteristiche e le dimensioni lo consentano, l'uso degli stessi per l'accesso e la sosta di veicoli, non è incompatibile con la funzione primaria e tipica di tali beni, quella di dare aria e luce alle unita immobiliari circostanti aggiungendosi alla stessa quale destinazione accessoria o secondaria». Dunque, la sentenza è stata cassata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione.

Vanessa R. (da telediritto.it del 18.6.2012)